+5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
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5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assumere al momento di adottare o rivedere soluzioni per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2015/849 (2 ) laddove acquisiscano nuovi clienti a distanza. Inoltre, indicano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare allorché ricorrono a terzi ai sensi del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere in relazione all’adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 nelle situazioni in cui le misure di adeguata verifica della clientela sono eseguite a distanza.
2 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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