+5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …

5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari …

I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assumere al momento di adottare o rivedere soluzioni per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2015/849 (2 ) laddove acquisiscano nuovi clienti a distanza. Inoltre, indicano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare allorché ricorrono a terzi ai sensi del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere in relazione all’adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 nelle situazioni in cui le misure di adeguata verifica della clientela sono eseguite a distanza.


2 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/