+4.1 Considerazioni in materia di proporzionalità
---+12. Ai fini della proporzionalità, per determinare il livello di dettaglio del contenuto e la …
---+13. I piani di rimborso elaborati dagli emittenti di un ART o di un EMT significativo, o da più …
---+14. Gli emittenti che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13 dovrebbero rivedere e …

4.1 Considerazioni in materia di proporzionalità

4.1 Considerazioni in materia di proporzionalità

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
12. Ai fini della proporzionalità, per determinare il livello di dettaglio del contenuto e la …

Ai fini della proporzionalità, per determinare il livello di dettaglio del contenuto e la frequenza della revisione periodica del piano di rimborso, gli emittenti e l’autorità competente dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:

  • i. la classificazione degli ART o degli EMT come significativi ai sensi degli articoli 43 e 44, nonché degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114;
  • ii. per gli emittenti di ART e per gli emittenti di EMT soggetti all’obbligo di detenere una riserva di attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114, le dimensioni, la volatilità, la composizione, la concentrazione e la natura delle attività di riserva e dell’ART o dell’EMT stesso;
  • iii. le emissioni multiple in circolazione di ART o di EMT da parte dello stesso emittente;
  • iv. l’emissione dello stesso ART o EMT da parte di più emittenti;
  • v. la complessità e il profilo di rischio del modello di business dell’emittente, tenendo conto di qualsiasi altra attività finanziaria o non finanziaria.
13. I piani di rimborso elaborati dagli emittenti di un ART o di un EMT significativo, o da più …

I piani di rimborso elaborati dagli emittenti di un ART o di un EMT significativo, o da più emittenti in caso di emissione congiunta di un ART o di un EMT, o da emittenti con emissioni multiple in circolazione o con modelli di business complessi e un profilo di rischio più elevato, secondo quanto determinato, giustificato e notificato dalle autorità competenti, dovrebbero:

  • i. avere un maggiore livello di dettaglio e completezza per dimostrarne credibilità, fattibilità e attuazione tempestiva; e
  • ii. essere rivisti e aggiornati almeno una volta all’anno.
14. Gli emittenti che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13 dovrebbero rivedere e …

Gli emittenti che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13 dovrebbero rivedere e aggiornare il piano di rimborso ogni volta che una variazione incide in modo sostanziale sul contenuto del piano di rimborso. Ciò non pregiudica la possibilità per l’autorità competente di richiedere agli enti di aggiornare i loro piani di rimborso con maggiore frequenza.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/