+11. Nella seguente tabella sono riportate definizioni indicative, elaborate esclusivamente ai fini …

11. Nella seguente tabella sono riportate definizioni indicative, elaborate esclusivamente ai fini …

Nella seguente tabella sono riportate definizioni indicative, elaborate esclusivamente ai fini dei presenti orientamenti, che pertanto non prevalgono sulle definizioni equivalenti della legislazione nazionale.

I seguenti operatori del mercato finanziario, se effettuano i) servizi di investimento elencati nella sezione A dell’allegato I della MiFID e servizi accessori elencati nella sezione B dello stesso allegato; ii) servizi bancari elencati nell’allegato I della CRD; (iii) servizi di gestione collettiva del risparmio ai sensi della direttiva UCITS ; (iv) un servizio di pagamento come definito all’articolo 4, paragrafo 3, della PSD; v) emissione di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della EMD; vi) offerta di contratti di credito ai sensi dell’articolo 4, impresa/e2 punto 3, della MCD o attività di intermediazione del credito ai sensi dell’articolo 4, punto 5, della MCD:

•imprese di investimento (come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1 della MiFID);
•società di gestione (come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva UCITS) e società di investimento che non hanno designato una società di gestione (come definite all’articolo 30 della direttiva UCITS);
•gestori di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) esterni (determinati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della AIFMD) che forniscono servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della AIFMD;
•enti creditizi (come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, del CRR);
•istituti di pagamento (come definiti all’articolo 4, paragrafo 4, della PSD), inclusi i prestatori di servizi di informazione sui conti che forniscono solo il servizio di pagamento di cui al punto (8) dell’allegato I della PSD e che beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 33 della PSD;
•istituti di moneta elettronica (come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della EMD); e
•intermediari del credito e creditori che sono enti non creditizi (come definiti rispettivamente all’articolo 4, punti 5 e 10, della MCD).

Espressione di insoddisfazione da parte di una persona fisica o giuridica, nei confronti di un’impresa riguardo alla fornitura di i) un servizio di investimento secondo quanto previsto dalle direttive MiFID, UCITS o AIFMD ; (ii) un servizio bancario elencato nell’allegato I della CRD; (iii) un servizio di gestione collettiva reclamo del risparmio ai sensi della direttiva UCITS ; (iv) un servizio di pagamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della PSD; v) emissione di moneta elettronica come definita all’articolo 2, paragrafo 2, della EMD; vi) un contratto di credito ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della MCD; vii) attività di intermediazione del credito ai sensi dell’articolo 4, punto 5, della MCD.

Persona fisica o giuridica che si presuppone abbia titolo a far valere il diritto alla reclamante trattazione del reclamo da parte di un’impresa e che ha già sporto reclamo.


2 Qualora entrino in vigore altre direttive UE che rechino nuove attività finanziarie e/o istituti finanziari nel campo d’azione di un’AEV, quest’ultima organizzerà delle consultazioni in merito all’eventuale estensione dell’applicabilità degli orientamenti a tali imprese e attività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/