+Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti
---+10. Ai sensi della legislazione settoriale, le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti …
---+11. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i rischi ESG e la loro …

Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti

Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
10. Ai sensi della legislazione settoriale, le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti …

Ai sensi della legislazione settoriale, le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti congiunti nel rispetto del principio di proporzionalità (4 ).

(1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(2 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

(3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(4 ) Poiché i presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti, l’applicazione del principio di proporzionalità dovrebbe seguire i requisiti di proporzionalità stabiliti nella normativa settoriale.

11. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i rischi ESG e la loro …

Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i rischi ESG e la loro potenziale evoluzione nell’elaborazione del proprio quadro di riferimento per le prove di stress prudenziali e seguire la pertinenza dei rischi ESG per tale quadro, in particolare nel corso del processo di estensione graduale della copertura ad altri fattori ESG. Le autorità competenti dovrebbero definire con precisione i propri obiettivi nell’effettuare le prove di stress dei rischi ESG, tenendo conto delle due principali tipologie di esercizi di tali prove:

  • ▪ verifica della solidità della posizione patrimoniale e di liquidità nonché della capacità degli enti finanziari di assorbire le perdite a fronte di shock economici e finanziari legati a tutti i rischi rilevanti, inclusi i rischi ESG, su un orizzonte di breve periodo (ad esempio fino a cinque anni);
  • ▪ verifica della resilienza della strategia e del modello di business degli enti finanziari rispetto a una serie di scenari legati ai rischi ESG, su un orizzonte di lungo periodo [almeno 10 anni (5 )].

Valutazione della rilevanza

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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