+Articolo 23 1.

Articolo 23 1.

Qualora una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 o 5, o il suo recupero, non possa essere portata a termine come previsto, conformemente al documento di cui all’allegato VII o nel contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, e qualora non si tratti di una spedizione illegale, la persona che ha organizzato la spedizione a norma dell’articolo 18 ne dà immediatamente informazione all’autorità competente. In tal caso, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, conformemente agli obblighi previsti dal contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, riporta i rifiuti nel paese di spedizione o ne assicura il recupero in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove e provvede, se necessario, affinché siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro restituzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo.

La ripresa o il recupero dei rifiuti in modo alternativo ha luogo entro 90 giorni, o entro qualsiasi altro termine concordato tra le autorità competenti interessate, dopo la data in cui la persona che organizza la spedizione ha informato l’autorità competente di spedizione conformemente al primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito