+Articolo 19 9

Articolo 19 9

9.   Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

a)

i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b);

b)

i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;

c)

i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari;

d)

i criteri per individuare le operazioni collegate.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito