9. Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:
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a)
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i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b);
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b)
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i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;
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c)
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i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari;
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d)
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i criteri per individuare le operazioni collegate.
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Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.