1. La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e di eventuali persone a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), ha luogo prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Tale obbligo non si applica alle situazioni a basso rischio di cui alla sezione 3 del presente capo, a condizione che il basso rischio giustifichi il rinvio di tale verifica.
Per gli agenti immobiliari la verifica di cui al primo comma è effettuata dopo il momento in cui il venditore o il locatore accetta un'offerta e in ogni caso prima del trasferimento di fondi o beni.