+Articolo 34 4

Articolo 34 4

4.   Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica, proporzionate ai rischi più elevati individuati che possono comprendere le misure seguenti:

a)

ottenere informazioni supplementari sul cliente e sui titolari effettivi;

b)

ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari;

c)

ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e dei titolari effettivi;

d)

ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite e sulla loro coerenza con il rapporto d'affari;

e)

ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;

f)

svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;

g)

prescrivere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nel presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito