4. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica, proporzionate ai rischi più elevati individuati che possono comprendere le misure seguenti:
|
a)
|
ottenere informazioni supplementari sul cliente e sui titolari effettivi;
|
|
b)
|
ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari;
|
|
c)
|
ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e dei titolari effettivi;
|
|
d)
|
ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite e sulla loro coerenza con il rapporto d'affari;
|
|
e)
|
ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
|
|
f)
|
svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;
|
|
g)
|
prescrivere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nel presente regolamento.
|