+CAPO I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Ambito di applicazione
------+Articolo 2 1
------+Articolo 2 2
------+Articolo 2 3
------+Articolo 2 4
------+Articolo 2 5
---+Articolo 3 Definizioni
------+Articolo 3 1)
------+Articolo 3 2)
------+Articolo 3 3)
------+Articolo 3 4)
------+Articolo 3 5)
------+Articolo 3 6)
------+Articolo 3 7)
------+Articolo 3 8)
------+Articolo 3 9)
------+Articolo 3 10)
------+Articolo 3 11)
------+Articolo 3 12)
------+Articolo 3 13)
------+Articolo 3 14)
------+Articolo 3 15)
------+Articolo 3 16)
------+Articolo 3 17)
------+Articolo 3 18)
------+Articolo 3 19)
------+Articolo 3 20)
------+Articolo 3 21)
------+Articolo 3 22)
------+Articolo 3 23)
------+Articolo 3 24)

CAPO I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

CAPO I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme in materia di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione di misure restrittive nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi.

Articolo 2 Ambito di applicazione -
Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito