+115. Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in …

115. Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in …

Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in particolare applicare i seguenti principi:

  • (a) dovrebbero essere prese in considerazione tutte le posizioni dagli strumenti sensibili al tasso di interesse;
  • (b) piccoli portafogli di negoziazione dovrebbero essere inclusi, a meno che il rischio di tasso di interesse non venga rilevato in un’altra misura di rischio;
  • (c) tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 e altri fondi propri perpetui senza date di rimborso anticipato dovrebbero essere esclusi dal calcolo del test dei valori anomali standard per l’EVE;
  • (d) gli enti dovrebbero riflettere nel calcolo le opzioni automatiche e comportamentali; gli enti dovrebbero adeguare le principali ipotesi di modellizzazione comportamentale alle caratteristiche dei diversi scenari dei tassi di interesse;
  • (e) le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici dovrebbero essere incluse, a meno che il loro rischio di tasso di interesse non sia rilevato mediante un’altra misura di rischio;
  • (f) i flussi di cassa derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse dovrebbero includere qualsiasi rimborso di capitale, qualsiasi riprezzamento del capitale e qualsiasi pagamento di interessi;
  • (g) gli enti con un indice NPE8 pari o superiore al 2 % dovrebbero includere le NPE tra gli strumenti generali sensibili al tasso di interesse e i propri modelli dovrebbero riflettere i flussi di cassa attesi e la loro tempistica. Le NPE dovrebbero essere incluse al netto degli accantonamenti;
  • (h) gli enti dovrebbero considerare specifici tassi di interesse minimi per strumento;
  • (i) il trattamento dei margini commerciali e di altre componenti relative ai differenziali nel pagamento degli interessi in termini di esclusione o inclusione nei flussi di cassa dovrebbe essere conforme all’approccio interno di gestione e misurazione degli enti per il rischio di tasso di interesse al di fuori del portafoglio di negoziazione. Gli enti dovrebbero notificare all’autorità competente se escludono dal calcolo i margini commerciali e altre componenti relative ai differenziali. Se escludono i margini commerciali e altre componenti relative ai differenziali, gli enti dovrebbero i) utilizzare una metodologia trasparente per identificare il tasso privo di rischio alla creazione di ogni strumento; ii) utilizzare una metodologia applicata in modo coerente tra le unità operative e iii) garantire che l’esclusione dei margini commerciali e di altre componenti relative ai differenziali dai flussi di cassa sia coerente con il modo in cui l’ente gestisce e copre l’IRRBB;
  • (j) la variazione dell’EVE dovrebbe essere calcolata mediante l’ipotesi basata su uno stato patrimoniale statico;
  • (k) per ogni valuta dovrebbe essere applicato un tasso di interesse minimo post-shock a seconda della scadenza, partendo da -100 punti base per le scadenze immediate. Questo minimale dovrebbe aumentare di 5 punti base all’anno, raggiungendo infine lo 0 % per le scadenze a 20 anni e oltre. Se i tassi osservati sono inferiori all’attuale tasso di riferimento di -100 punti base, gli enti dovrebbero applicare il tasso più basso osservato9 ;
  • (l) gli enti dovrebbero calcolare la variazione dell’EVE almeno per ciascuna valuta in cui le attività o le passività denominate in tale valuta ammontano al 5 % o più delle attività finanziarie totali non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o passività, o sono inferiori al 5 % se la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività (posizioni rilevanti);
  • (m) nel calcolare la variazione dell’EVE aggregata per ogni scenario di shock del tasso di interesse, gli enti dovrebbero sommare eventuali variazioni negative e positive all’EVE che si verificano in ciascuna valuta. Le variazioni positive dovrebbero essere ponderate con un fattore del 50 %;
  • (n) dovrebbe essere applicata un’adeguata curva dei rendimenti generale «priva di rischio» per valuta (ad es., curve dei tassi swap). Tale curva non dovrebbe includere i differenziali creditizi specifici degli strumenti o specifici degli enti o i differenziali di liquidità.
  • (o) La presunta data di riprezzamento comportamentale per i depositi non finanziari all’ingrosso e al dettaglio, senza specifiche date di riprezzamento (depositi non vincolati) dovrebbe essere limitata a una media massima di 5 anni. Il limite di 5 anni si applica individualmente per ciascuna valuta. I depositi non vincolati da istituti finanziari non dovrebbero essere soggetti a modelli comportamentali.

8 Rapporto tra le esposizioni deteriorate (titoli di debito deteriorati e prestiti e anticipi/totale lordo dei titoli di debito e prestiti e anticipi) calcolati al livello dell’ente.

9 L’ABE potrebbe prevedere di rivedere tale piano per garantire che il tasso di riferimento inferiore sia sufficientemente prudente in considerazione degli sviluppi futuri dei tassi di interesse;

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/