+4.5 Test prudenziale sui valori anomali ( outlier test )
---+113. Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE …
---+114. Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE …
---+115. Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in …
---+116. Nel calcolo degli effetti del test standard dei valori anomali per l’EVE, gli enti dovrebbero …
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4.5 Test prudenziale sui valori anomali ( outlier test )
4.5 Test prudenziale sui valori anomali ( outlier test )
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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113. Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE …
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Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE di uno spostamento parallelo improvviso della curva dei rendimenti di +/- 200 punti base. Gli enti dovrebbero segnalare all’autorità competente periodicamente, almeno una volta all’anno, la variazione dell’EVE risultante dal calcolo. Se il calo dell’EVE è superiore al 20 % dei fondi propri dell’ente, questo dovrebbe informare immediatamente l’autorità competente.
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114. Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE …
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Gli enti dovrebbero calcolare regolarmente, almeno trimestralmente, l’impatto sul proprio EVE degli shock dei tassi di interesse, applicando gli scenari da 1 a 6 come stabilito nell’allegato III. Gli enti dovrebbero segnalare all’autorità competente regolarmente, almeno una volta all’anno mediante il rapporto ICAAP, la variazione dell’EVE risultante dal calcolo. Se il calo dell’EVE è superiore al 15 % del capitale primario di classe 1 dell’ente in uno qualsiasi dei sei scenari, questo dovrebbe informare immediatamente l’autorità competente.
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115. Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in …
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Nel calcolare la variazione dell’EVE ai fini dei paragrafi 113 e 114, gli enti dovrebbero in particolare applicare i seguenti principi: - (a) dovrebbero essere prese in considerazione tutte le posizioni dagli strumenti sensibili al tasso di interesse;
- (b) piccoli portafogli di negoziazione dovrebbero essere inclusi, a meno che il rischio di tasso di interesse non venga rilevato in un’altra misura di rischio;
- (c) tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 e altri fondi propri perpetui senza date di rimborso anticipato dovrebbero essere esclusi dal calcolo del test dei valori anomali standard per l’EVE;
- (d) gli enti dovrebbero riflettere nel calcolo le opzioni automatiche e comportamentali; gli enti dovrebbero adeguare le principali ipotesi di modellizzazione comportamentale alle caratteristiche dei diversi scenari dei tassi di interesse;
- (e) le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici dovrebbero essere incluse, a meno che il loro rischio di tasso di interesse non sia rilevato mediante un’altra misura di rischio;
- (f) i flussi di cassa derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse dovrebbero includere qualsiasi rimborso di capitale, qualsiasi riprezzamento del capitale e qualsiasi pagamento di interessi;
- (g) gli enti con un indice NPE8 pari o superiore al 2 % dovrebbero includere le NPE tra gli strumenti generali sensibili al tasso di interesse e i propri modelli dovrebbero riflettere i flussi di cassa attesi e la loro tempistica. Le NPE dovrebbero essere incluse al netto degli accantonamenti;
- (h) gli enti dovrebbero considerare specifici tassi di interesse minimi per strumento;
- (i) il trattamento dei margini commerciali e di altre componenti relative ai differenziali nel pagamento degli interessi in termini di esclusione o inclusione nei flussi di cassa dovrebbe essere conforme all’approccio interno di gestione e misurazione degli enti per il rischio di tasso di interesse al di fuori del portafoglio di negoziazione. Gli enti dovrebbero notificare all’autorità competente se escludono dal calcolo i margini commerciali e altre componenti relative ai differenziali. Se escludono i margini commerciali e altre componenti relative ai differenziali, gli enti dovrebbero i) utilizzare una metodologia trasparente per identificare il tasso privo di rischio alla creazione di ogni strumento; ii) utilizzare una metodologia applicata in modo coerente tra le unità operative e iii) garantire che l’esclusione dei margini commerciali e di altre componenti relative ai differenziali dai flussi di cassa sia coerente con il modo in cui l’ente gestisce e copre l’IRRBB;
- (j) la variazione dell’EVE dovrebbe essere calcolata mediante l’ipotesi basata su uno stato patrimoniale statico;
- (k) per ogni valuta dovrebbe essere applicato un tasso di interesse minimo post-shock a seconda della scadenza, partendo da -100 punti base per le scadenze immediate. Questo minimale dovrebbe aumentare di 5 punti base all’anno, raggiungendo infine lo 0 % per le scadenze a 20 anni e oltre. Se i tassi osservati sono inferiori all’attuale tasso di riferimento di -100 punti base, gli enti dovrebbero applicare il tasso più basso osservato9 ;
- (l) gli enti dovrebbero calcolare la variazione dell’EVE almeno per ciascuna valuta in cui le attività o le passività denominate in tale valuta ammontano al 5 % o più delle attività finanziarie totali non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o passività, o sono inferiori al 5 % se la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività (posizioni rilevanti);
- (m) nel calcolare la variazione dell’EVE aggregata per ogni scenario di shock del tasso di interesse, gli enti dovrebbero sommare eventuali variazioni negative e positive all’EVE che si verificano in ciascuna valuta. Le variazioni positive dovrebbero essere ponderate con un fattore del 50 %;
- (n) dovrebbe essere applicata un’adeguata curva dei rendimenti generale «priva di rischio» per valuta (ad es., curve dei tassi swap). Tale curva non dovrebbe includere i differenziali creditizi specifici degli strumenti o specifici degli enti o i differenziali di liquidità.
- (o) La presunta data di riprezzamento comportamentale per i depositi non finanziari all’ingrosso e al dettaglio, senza specifiche date di riprezzamento (depositi non vincolati) dovrebbe essere limitata a una media massima di 5 anni. Il limite di 5 anni si applica individualmente per ciascuna valuta. I depositi non vincolati da istituti finanziari non dovrebbero essere soggetti a modelli comportamentali.
8 Rapporto tra le esposizioni deteriorate (titoli di debito deteriorati e prestiti e anticipi/totale lordo dei titoli di debito e prestiti e anticipi) calcolati al livello dell’ente. 9 L’ABE potrebbe prevedere di rivedere tale piano per garantire che il tasso di riferimento inferiore sia sufficientemente prudente in considerazione degli sviluppi futuri dei tassi di interesse;
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116. Nel calcolo degli effetti del test standard dei valori anomali per l’EVE, gli enti dovrebbero …
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Nel calcolo degli effetti del test standard dei valori anomali per l’EVE, gli enti dovrebbero utilizzare i metodi di calcolo indicati nelle voci relative al valore economico del patrimonio netto di cui agli allegati I e II.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
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