+69. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero vigilare sul processo di …
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69. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero vigilare sul processo di …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero vigilare sul processo di esternalizzazione, conformemente agli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione, quando esternalizzano a un prestatore di servizi i compiti operativi della funzione del responsabile antiriciclaggio. Sono qui comprese l’individuazione e la valutazione dei rischi rilevanti dell’accordo di esternalizzazione, la motivazione della decisione di esternalizzare alla luce degli obiettivi perseguiti (se lo scopo è garantire un’assegnazione ottimale delle risorse per l’AML/CFT nell’intero gruppo ovvero sulla base dei criteri di proporzionalità), l’effettuazione di un’adeguata verifica del potenziale prestatore di servizi e la contrattualizzazione dell’accordo di esternalizzazione. (13 ) Paragrafo 27 delle sezioni generali degli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione, del 25 febbraio 2019 (EBA/GL/2019/02).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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