+5.5 Sistema e funzioni dei controlli interni
---+115. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di un sistema …
---+116. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di una …
---+117. Spetta alle autorità competenti valutare se la funzione di conformità dell’impresa di …

5.5 Sistema e funzioni dei controlli interni

5.5.1 Sistema dei controlli interni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
115. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di un sistema …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di un sistema di controlli interni adeguato alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività dell’impresa, conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti dell’ABE sulla governance interna. Tale valutazione dovrebbe tenere almeno considerare se:

  • a. l’impresa di investimento attua il quadro di controllo interno in tutta l organizzazione, inclusi le responsabilità e i compiti dell’organo di gestione, nonchè le attività di tutte le linee di business e delle unità interne, fra cui le funzioni di controllo interno, le attività esternalizzate e i canali di distribuzione;
  • b. l’impresa di investimento fissa, mantiene e aggiorna periodicamente e per iscritto le politiche, i meccanismi e le procedure di controllo interno adeguati che dovrebbero essere approvati dall’organo di gestione;
  • c. le linee di business dell’impresa di investimento sono responsabili della gestione dei rischi nei quali incorrono durante l’esercizio delle proprie attività e dispongono di controlli volti a garantire la conformità con i requisiti interni ed esterni;
  • d. l’organo di gestione è responsabile della definizione e del monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno, dei processi e dei meccanismi, e del monitoraggio di tutte le linee di business e unità interne, incluse le funzioni di controllo interno;
  • e. ove applicabile, il quadro di controllo interno dell’impresa di investimento viene adattato, su base individuale, alle specificità della sua attività, alla sua complessità e ai rischi associati, tenendo conto del contesto del gruppo;

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  • f. il processo decisionale è chiaro, trasparente e documentato e vi è una chiara ripartizione delle responsabilità e del potere nel sistema di controllo interno, incluso fra le linee di business, le unità interne e le funzioni di controllo interno;
  • g. il necessario scambio delle informazioni, incluso quello su politiche, meccanismi,procedure e relativi aggiornamenti, avviene in un modo tempestivo e tale da garantire che l’organo di gestione, ciascuna linea di business e unità interna, compresa ciascuna funzione di controllo interno indipendente, sia in grado di svolgere i propri compiti;
  • h. le funzioni di controllo interno sottopongono periodicamente all’organo di gestione, rapporti scritti, tempestivi, accurati, sintetici, esaustivi, chiari e utili sulle principali carenze individuate e tali rapporti includeranno, per ogni importante nuova carenza individuata, i maggior rischi conseguenti, una valutazione d’impatto, raccomandazioni e misure correttive da adottare;
  • i. le funzioni di controllo interno hanno accesso e possono riferire direttamente all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, allo scopo di indicare, se necessario, eventuali preoccupazioni;
  • j. l’organo di gestione dà seguito alle risultanze delle funzioni di controllo interno tempestivamente ed efficacemente richiedendo adeguate azioni correttive e una procedura formale di reazione ( follow-up ) sulle risultanze e le misure correttive adottate.

5.5.2 Funzioni di controllo interno

116. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di una …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento disponga di una funzione di conformità interna efficace e permanente e, ove appropriato e proporzionato, di funzioni di gestione dei rischi e di audit interno dotate dell’autorità, della levatura, delle risorse sufficienti e, ove necessario, dell’accesso diretto all’organo di gestione nella sua funzione di vigilanza e ai suoi comitati, se costituiti, con particolare riguardo al comitato dei rischi.

117. Spetta alle autorità competenti valutare se la funzione di conformità dell’impresa di …

Spetta alle autorità competenti valutare se la funzione di conformità dell’impresa di investimento e, ove presente, la funzione di gestione dei rischi e quella di audit interno sono conformi alle disposizioni del titolo 5 degli Orientamenti dell’ABE sulla governance interna.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/