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+103. Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è … |
103. Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati:
«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.»
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.»
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una “valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente” qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un’esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»
«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato “almeno un pagamento” dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.»
«Requisiti di mantenimento del rischio Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell’articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.»
«Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:
«Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, una volta applicato il ripristino dell’ammortamento a pagamento sequenziale, non dovrebbe essere consentito un nuovo ripristino ad ammortamento non sequenziale in conformità della documentazione riguardante l’operazione.»
«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione “esposizioni sostanzialmente analoghe” dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
«Nel caso delle cartolarizzazioni che emettono serie multiple di titoli, compresi master trust , una nuova verifica dovrebbe essere portata a termine prima dell’emissione se trascorso un anno dalla verifica precedente.»
«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica dovrebbe essere effettuata applicando un metodo statistico adeguato e sulla base di un campione casuale di esposizioni sottostanti estratte da quelle nella cartolarizzazione, mentre la dimensione del campione dovrebbe essere determinata in modo da garantire che la probabilità (livello di confidenza) di respingere correttamente l’ipotesi di assenza di eccezioni al requisito nell’intero portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione sia almeno del 95 % (ossia la probabilità del cosiddetto errore di tipo II di accettare erroneamente un intero portafoglio senza eccezioni dovrebbe essere del 5 %). 80 bis . In ogni caso, il numero minimo delle esposizioni sottostanti incluse nel campione dovrebbe essere pari a 50. Per le cartolarizzazioni in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è composto da meno di 50 esposizioni sottostanti, il campione dovrebbe essere costituito da tutte le esposizioni sottostanti. 80 ter . La verifica dovrebbe essere effettuata sotto forma di una relazione sulle procedure concordate.»
(3 ) Si tratta di un seguito dato alla spiegazione fornita nel documento di feedback a pagina 77 degli orientamenti sulle cartolarizzazioni non ABCP, secondo cui tale chiarimento avrebbe dovuto essere fornito nel testo giuridico degli orientamenti, ma è stato omesso nel testo finale degli orientamenti. «Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, se il modello di flusso di cassa delle passività è sviluppato da fornitori terzi, il cedente dovrebbe mantenere la responsabilità di mettere le informazioni a disposizione di potenziali investitori.»
«Questo requisito dovrebbe essere applicabile solo se le informazioni sui certificati di prestazione energetica di cui al primo comma sono disponibili o se le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle attività finanziate mediante le esposizioni sottostanti di cui al secondo comma sono a disposizione del cedente e il cedente decide di applicare tale secondo comma, e se le informazioni pertinenti sono contenute nella rispettiva banca dati o nei sistemi informatici interni. Se tali informazioni disponibili riguardano soltanto una parte delle esposizioni sottostanti, questo requisito dovrebbe essere applicabile solamente in relazione alla parte delle esposizioni sottostanti per le quali vi sono informazioni disponibili.»
«Conformità ai requisiti di informativa di cui all’articolo 7 Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell’articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.» 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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