+26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …

26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …

Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla. Inoltre, se necessario, gli enti finanziari dovrebbero riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive nelle seguenti situazioni:

  • a. in caso di adozione di nuove misure restrittive e di modifiche significative alle misure restrittive esistenti;
  • b. prima di fornire nuovi prodotti e di offrire nuovi canali di distribuzione degli stessi, servire nuovi gruppi di clienti o iniziare a operare in nuove aree geografiche;
  • c. in caso di cambiamenti significativi del proprio profilo di attività, portafoglio clienti, struttura organizzativa o modello di business;
  • d. in caso di constatazione di una mancata attuazione di misure restrittive e dell’elusione delle stesse, indici di inadeguatezza della valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
  • e. in caso di carenze nella valutazione dell’esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dall’istituto finanziario o dall’autorità competente responsabile della supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/