+26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …
|
26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …
Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla. Inoltre, se necessario, gli enti finanziari dovrebbero riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive nelle seguenti situazioni: - a. in caso di adozione di nuove misure restrittive e di modifiche significative alle misure restrittive esistenti;
- b. prima di fornire nuovi prodotti e di offrire nuovi canali di distribuzione degli stessi, servire nuovi gruppi di clienti o iniziare a operare in nuove aree geografiche;
- c. in caso di cambiamenti significativi del proprio profilo di attività, portafoglio clienti, struttura organizzativa o modello di business;
- d. in caso di constatazione di una mancata attuazione di misure restrittive e dell’elusione delle stesse, indici di inadeguatezza della valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
- e. in caso di carenze nella valutazione dell’esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dall’istituto finanziario o dall’autorità competente responsabile della supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|