+4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive
---+22. Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione …
---+23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …
---+24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …
---+25. Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari …
---+26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …
---+27. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e …
---+28. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo …
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4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive
4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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22. Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione …
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Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione dell’esposizione a misure restrittive per comprendere in che misura ciascun settore della loro attività è esposto a tali misure restrittive e vulnerabile all’elusione delle stesse.
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23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …
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La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare: - a. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
- b. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
- c. la probabilità di elusione di misure restrittive;
- d. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
- e. i seguenti fattori di rischio:
- a) il rischio geografico, tra cui:
- i. dove l’istituto finanziario svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilito o opera;
- ii. fino a che punto tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
- iii. origine e destinazione delle transazioni;
- b) il rischio in relazione ai clienti, tra cui:
- i. i legami dei clienti e, se del caso, dei loro titolari effettivi e dei loro azionisti di controllo, con paesi per i quali sono in atto misure restrittive a causa di una situazione che interessa i paesi in questione o che sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
- ii. il numero, la tipologia e la complessità dei clienti, come ad esempio eventuali problemi in termini di identificazione del titolare effettivo;
- iii. l’attività del suo portafoglio clienti e la complessità dell’attività, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure economiche o a eventuali altre misure restrittive, nonché la frequenza e la tipologia delle transazioni;
- c) il rischio in relazione ai prodotti e servizi, tra cui:
- i. la tipologia dei prodotti e dei servizi dell’istituto finanziario;
- ii. la misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l’istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse;
- d) il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione comporti vulnerabilità, anche con le modalità seguenti:
- i. limitando la visibilità delle parti interessate di cui l’istituto finanziario dispone;
- ii. rendendo l’istituto finanziario dipendente dalle procedure di screening di terzi;
- iii. aumentando l’esposizione dell’istituto finanziario ai rischi geografici perché opera
- o ha sede in un paese nel quale sono in vigore misure restrittive a causa di una situazione che riguarda il paese in questione o in paesi che notoriamente vengono utilizzati per eludere misure restrittive.
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24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …
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La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata di fonti di informazioni, tra cui quanto meno le seguenti: - a. informazioni ottenute nell’ambito dell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela dell’istituto finanziario, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849;
- b. informazioni provenienti da organismi internazionali, governi, autorità nazionali competenti, comprese le autorità di vigilanza in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, unità di informazione finanziaria (UIF) e organi investigativi e di polizia, come ad esempio tipologie aggiornate in materia di elusione di misure restrittive;
- c. informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche e altri mezzi di comunicazione autorevoli;
- d. informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
- e. ove disponibile, un’analisi delle precedenti segnalazioni di misure restrittive relative a veri riscontri positivi e falsi positivi al fine di individuare le situazioni in cui è più probabile che si verifichino veri riscontri positivi.
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25. Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari …
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Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari dovrebbero considerare se uno screening retroattivo dei loro portafogli clienti e dei dati relativi a precedenti transazioni potrebbe essere utile e proporzionato, come ad esempio nel caso in cui l’istituto finanziario abbia constatato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il proprio precedente sistema di screening fosse inadeguato o inefficace.
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26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …
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Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla. Inoltre, se necessario, gli enti finanziari dovrebbero riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive nelle seguenti situazioni: - a. in caso di adozione di nuove misure restrittive e di modifiche significative alle misure restrittive esistenti;
- b. prima di fornire nuovi prodotti e di offrire nuovi canali di distribuzione degli stessi, servire nuovi gruppi di clienti o iniziare a operare in nuove aree geografiche;
- c. in caso di cambiamenti significativi del proprio profilo di attività, portafoglio clienti, struttura organizzativa o modello di business;
- d. in caso di constatazione di una mancata attuazione di misure restrittive e dell’elusione delle stesse, indici di inadeguatezza della valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
- e. in caso di carenze nella valutazione dell’esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dall’istituto finanziario o dall’autorità competente responsabile della supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali.
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27. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e …
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Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive e il relativo esito mettendola a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
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28. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo …
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Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo dovrebbe garantire che le filiazioni del gruppo si coordinino per svolgere le proprie valutazioni dell’esposizione a misure restrittive sulla base di una metodologia comune, tenendo nel contempo in considerazione le proprie specificità.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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