+4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive
---+22. Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione …
---+23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …
---+24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …
---+25. Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari …
---+26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …
---+27. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e …
---+28. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo …

4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive

4.2 Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
22. Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione …

Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione dell’esposizione a misure restrittive per comprendere in che misura ciascun settore della loro attività è esposto a tali misure restrittive e vulnerabile all’elusione delle stesse.

23. La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari …

La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:

  • a. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
  • b. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
  • c. la probabilità di elusione di misure restrittive;
  • d. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
  • e. i seguenti fattori di rischio:
  • a) il rischio geografico, tra cui:
  • i. dove l’istituto finanziario svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilito o opera;
  • ii. fino a che punto tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
  • iii. origine e destinazione delle transazioni;
  • b) il rischio in relazione ai clienti, tra cui:
  • i. i legami dei clienti e, se del caso, dei loro titolari effettivi e dei loro azionisti di controllo, con paesi per i quali sono in atto misure restrittive a causa di una situazione che interessa i paesi in questione o che sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
  • ii. il numero, la tipologia e la complessità dei clienti, come ad esempio eventuali problemi in termini di identificazione del titolare effettivo;
  • iii. l’attività del suo portafoglio clienti e la complessità dell’attività, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure economiche o a eventuali altre misure restrittive, nonché la frequenza e la tipologia delle transazioni;
  • c) il rischio in relazione ai prodotti e servizi, tra cui:
  • i. la tipologia dei prodotti e dei servizi dell’istituto finanziario;
  • ii. la misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l’istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse;
  • d) il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione comporti vulnerabilità, anche con le modalità seguenti:
  • i. limitando la visibilità delle parti interessate di cui l’istituto finanziario dispone;
  • ii. rendendo l’istituto finanziario dipendente dalle procedure di screening di terzi;
  • iii. aumentando l’esposizione dell’istituto finanziario ai rischi geografici perché opera
  • o ha sede in un paese nel quale sono in vigore misure restrittive a causa di una situazione che riguarda il paese in questione o in paesi che notoriamente vengono utilizzati per eludere misure restrittive.
24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata …

La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata di fonti di informazioni, tra cui quanto meno le seguenti:

  • a. informazioni ottenute nell’ambito dell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela dell’istituto finanziario, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849;
  • b. informazioni provenienti da organismi internazionali, governi, autorità nazionali competenti, comprese le autorità di vigilanza in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, unità di informazione finanziaria (UIF) e organi investigativi e di polizia, come ad esempio tipologie aggiornate in materia di elusione di misure restrittive;
  • c. informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche e altri mezzi di comunicazione autorevoli;
  • d. informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
  • e. ove disponibile, un’analisi delle precedenti segnalazioni di misure restrittive relative a veri riscontri positivi e falsi positivi al fine di individuare le situazioni in cui è più probabile che si verifichino veri riscontri positivi.
25. Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari …

Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari dovrebbero considerare se uno screening retroattivo dei loro portafogli clienti e dei dati relativi a precedenti transazioni potrebbe essere utile e proporzionato, come ad esempio nel caso in cui l’istituto finanziario abbia constatato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il proprio precedente sistema di screening fosse inadeguato o inefficace.

26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a …

Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizione a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla. Inoltre, se necessario, gli enti finanziari dovrebbero riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive nelle seguenti situazioni:

  • a. in caso di adozione di nuove misure restrittive e di modifiche significative alle misure restrittive esistenti;
  • b. prima di fornire nuovi prodotti e di offrire nuovi canali di distribuzione degli stessi, servire nuovi gruppi di clienti o iniziare a operare in nuove aree geografiche;
  • c. in caso di cambiamenti significativi del proprio profilo di attività, portafoglio clienti, struttura organizzativa o modello di business;
  • d. in caso di constatazione di una mancata attuazione di misure restrittive e dell’elusione delle stesse, indici di inadeguatezza della valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
  • e. in caso di carenze nella valutazione dell’esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dall’istituto finanziario o dall’autorità competente responsabile della supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali.
27. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e …

Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e riesaminare la valutazione dell’esposizione a misure restrittive e il relativo esito mettendola a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

28. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo …

Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l’organo di gestione del gruppo dovrebbe garantire che le filiazioni del gruppo si coordinino per svolgere le proprie valutazioni dell’esposizione a misure restrittive sulla base di una metodologia comune, tenendo nel contempo in considerazione le proprie specificità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/