+21. Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai …

21. Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai …

Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai sensi del paragrafo 20 che il debitore ha già conferito, meno gli eventuali costi in eccesso attualmente previsti per il completamento dell’immobile. I costi in eccesso sono quantificati in base alla differenza, se positiva, tra i costi complessivi per la realizzazione dell’immobile, sia già sostenuti sia previsti, e il valore dell’immobile al momento del completamento valutato in conformità dell’articolo 229, paragrafo 1, del CRR, ossia come se l’immobile fosse già stato completato, tenendo conto della durata del prestito e della possibilità che il valore di mercato corrente di un tale immobile completato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per l’intera durata del prestito. Ai fini della presente definizione, per «costi in eccesso» si intende l’importo per il quale i costi complessivi per il completamento dell’immobile superano il valore dell’immobile al momento del completamento e non l’importo per il quale i costi superano i costi stimati al momento della concessione del prestito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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