+Articolo 182 1.

Articolo 182 1.

Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:

a) 

gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;

b) 

gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

▼M17

c) 

le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;

▼C2

d) 

nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;

e) 

gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;

f) 

l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.

▼M17

g) 

le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;

h) 

le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell’operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.

Ai fini del primo comma, lettera a), qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni è pari a zero ai fini della quantificazione delle loro IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato negativo nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.

Ai fini del primo comma, lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l’entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.

Ai fini del primo comma, lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito