+Articolo 182 Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione
---+Articolo 182 1.
---+Article 182 1a.
---+Article 182 1b.
---+Article 182 1c.
---+Article 182 1d.
---+Articolo 182 2.
---+Articolo 182 3.
---+Articolo 182 4.
---+Articolo 182 5.

Articolo 182 Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 182 1.

Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:

a) 

gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;

b) 

gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

▼M17

c) 

le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;

▼C2

d) 

nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;

e) 

gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;

f) 

l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.

▼M17

g) 

le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;

h) 

le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell’operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.

Ai fini del primo comma, lettera a), qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni è pari a zero ai fini della quantificazione delle loro IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato negativo nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.

Ai fini del primo comma, lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l’entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.

Ai fini del primo comma, lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default.

Article 182 1a.

For the purposes of paragraph 1, point (h), IRB-CCF applied to particular exposures shall not be based on data that comingle the effects of disparate characteristics or data from exposures that exhibit materially different risk characteristics. IRB-CCF shall be based on appropriately homogenous segments. For that purpose, the following practices shall only be allowed on the basis of a detailed scrutiny and justification by an institution:

(a) 

SME/mid-market underlying data being applied to large corporate obligors;

(b) 

data from commitments with a small unused limit availability being applied to facilities with a large unused limit availability;

(c) 

data from delinquent obligors or blocked for further drawdowns at the reference date being applied to obligors with no known delinquency or relevant restrictions;

(d) 

data that have been affected by changes in the obligors’ mix of borrowing and other credit-related products over the observation period unless those data have been effectively adjusted by removing the effects of the changes in the product mix.

Article 182 1b.

For the purposes of paragraph 1a, point (d), institutions shall demonstrate to the competent authorities that they have a detailed understanding of the impact of changes in customer product mix on the exposures reference data sets and associated IRB-CCF, and that the impact is immaterial or has been effectively mitigated within their estimation process. In that regard, the following shall not be deemed appropriate:

(a) 

setting floors or caps to CCF or exposure value observations, with the exception of the realised conversion factor equal to zero, in accordance with paragraph 1, second subparagraph;

(b) 

using obligor-level estimates that do not fully cover the relevant product transformation options or that inappropriately combine products with very different characteristics;

(c) 

adjusting only material observations affected by product transformation;

(d) 

excluding observations affected by product profile transformation.

Article 182 1c.
Institutions shall ensure that their IRB-CCF are effectively quarantined from the potential effects of region of instability caused by a facility being close to being fully drawn at the reference date.
Article 182 1d.
Reference data shall not be capped at the principal amount outstanding of a facility or the available facility limit. Accrued interest, other due payments and drawings in excess of facility limits shall be included in the reference data.
Articolo 182 2.
Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
Articolo 182 3.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.

Articolo 182 4.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) 

la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b) 

le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 182 5.
Entro il 31 dicembre 2026 l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare la metodologia che gli enti devono applicare per stimare le IRB-CCF.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito