+Articolo 16 2.

Articolo 16 2.

Una volta che ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all’allegato IC, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito