+Articolo 19 1

Articolo 19 1

1.   I soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:

a)

quando instaurano un rapporto d'affari;

b)

quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate, o a un valore inferiore stabilito a norma del paragrafo 9;

c)

quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o, per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) o c), al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione;

d)

qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e)

qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente;

f)

qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito