+Articolo 77 1
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Articolo 77 1
1. I soggetti obbligati conservano i documenti e le informazioni seguenti:
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a)
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la copia dei documenti e delle informazioni ottenuti nell'esercizio dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo III, comprese le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica;
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b)
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la registrazione della valutazione effettuata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, comprese le informazioni e le circostanze considerate e i risultati di tale valutazione, indipendentemente dal fatto che tale valutazione dia luogo o meno alla segnalazione di operazioni sospette alla FIU, e una copia delle segnalazioni di operazioni sospette, ove effettuate;
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c)
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le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione;
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d)
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quando partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni a norma del capo VI, le copie dei documenti e delle informazioni ottenuti nel quadro di tali partenariati e le registrazioni di tutti i casi di condivisione delle informazioni.
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I soggetti obbligati provvedono affinché non siano espunti i documenti, le informazioni e le registrazioni conservati a norma del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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