+Articolo 77 1

Articolo 77 1

1.   I soggetti obbligati conservano i documenti e le informazioni seguenti:

a)

la copia dei documenti e delle informazioni ottenuti nell'esercizio dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo III, comprese le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica;

b)

la registrazione della valutazione effettuata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, comprese le informazioni e le circostanze considerate e i risultati di tale valutazione, indipendentemente dal fatto che tale valutazione dia luogo o meno alla segnalazione di operazioni sospette alla FIU, e una copia delle segnalazioni di operazioni sospette, ove effettuate;

c)

le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione;

d)

quando partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni a norma del capo VI, le copie dei documenti e delle informazioni ottenuti nel quadro di tali partenariati e le registrazioni di tutti i casi di condivisione delle informazioni.

I soggetti obbligati provvedono affinché non siano espunti i documenti, le informazioni e le registrazioni conservati a norma del presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito