+REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1772 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+CAPO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
------+Articolo 1 Clienti, controparti finanziarie e transazioni
---------+Articolo 1 1
---------+Articolo 1 2
---------+Articolo 1 3
---------+Articolo 1 4
---------+Articolo 1 5
------+Articolo 2 Impatto reputazionale
---------+Articolo 2 1
---------+Articolo 2 2
------+Articolo 3 Durata e periodo di inattività del servizio
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
------+Articolo 4 Estensione geografica
---------+Articolo 4 a)
---------+Articolo 4 b)
---------+Articolo 4 c)
------+Articolo 5 Perdite di dati
---------+Articolo 5 a)
---------+Articolo 5 b)
---------+Articolo 5 c)
---------+Articolo 5 d)
------+Articolo 6 Criticità dei servizi colpiti
---------+Articolo 6 a)
---------+Articolo 6 b)
---------+Articolo 6 c)
------+Articolo 7 Impatto economico
---------+Articolo 7 1
---------+Articolo 7 2
---------+Articolo 7 3
---------+Articolo 7 4
---+CAPO II GRAVI INCIDENTI E SOGLIE DI RILEVANZA
------+Articolo 8 Gravi incidenti
---------+Articolo 8 1
---------+Articolo 8 2
------+Articolo 9 Soglie di rilevanza per la determinazione dei gravi incidenti
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
---------+Articolo 9 3
---------+Articolo 9 4
---------+Articolo 9 5
---------+Articolo 9 6
---+CAPO III MINACCE INFORMATICHE SIGNIFICATIVE
------+Articolo 10 Soglie di rilevanza elevate per la determinazione delle minacce informatiche significative
---------+Articolo 10 a)
---------+Articolo 10 b)
---------+Articolo 10 c)
---------+Articolo 10 2
---+CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI
------+Articolo 11 Pertinenza dei gravi incidenti rispetto alle autorità competenti in altri Stati membri
---------+Articolo 11 a)
---------+Articolo 11 b)
---------+Articolo 11 c)
------+Articolo 12 Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti
---+CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 13 Entrata in vigore
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English -
European Union -
Financial Industry -
DORA -
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1772 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1772 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1)
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Il regolamento (UE) 2022/2554 mira ad armonizzare e razionalizzare gli obblighi di segnalazione degli incidenti connessi alle TIC e degli incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica («incidenti»). Dato che gli obblighi di segnalazione riguardano 20 tipi diversi di entità finanziarie, i criteri di classificazione e le soglie di rilevanza per determinare gli incidenti gravi e le minacce informatiche significative dovrebbero essere specificati in modo semplice, armonizzato e coerente, tenendo conto delle specificità dei servizi e delle attività di tutte le entità finanziarie interessate.
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(2)
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Al fine di garantire la proporzionalità, i criteri di classificazione e le soglie di rilevanza dovrebbero riflettere le dimensioni e il profilo di rischio complessivo nonché la natura, la portata e la complessità dei servizi di tutte le entità finanziarie. Inoltre i criteri e le soglie di rilevanza dovrebbero essere concepiti in modo tale da essere applicati in modo coerente a tutte le entità finanziarie, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro profilo di rischio, e non comportare un onere di segnalazione sproporzionato per le entità finanziarie più piccole. Tuttavia, per far fronte a situazioni in cui un numero significativo di clienti è interessato da un incidente che, di per sé, non supera la soglia applicabile, è opportuno stabilire una soglia assoluta principalmente mirata alle entità finanziarie più grandi.
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(3)
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In relazione ai quadri per la segnalazione degli incidenti, che esistevano prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2554, è opportuno garantire la continuità per le entità finanziarie. I criteri di classificazione e le soglie di rilevanza dovrebbero pertanto essere allineati e ispirati agli orientamenti dell’ABE sulla segnalazione degli incidenti gravi ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), agli orientamenti sulle informazioni periodiche e sulla comunicazione delle modifiche sostanziali che i repertori di dati sulle negoziazioni devono presentare all’ESMA, al quadro di riferimento della BCE/SSM per la segnalazione degli incidenti informatici e ad altri orientamenti pertinenti. I criteri di classificazione e le soglie dovrebbero inoltre essere idonei per le entità finanziarie non erano soggette agli obblighi di segnalazione degli incidenti prima del regolamento (UE) 2022/2554.
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(4)
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Per quanto riguarda il criterio di classificazione «Quantità o numero di transazioni interessate», il concetto di transazione è ampio e riguarda differenti attività e servizi in tutti gli atti settoriali applicabili alle entità finanziarie. Ai fini di tale criterio di classificazione dovrebbero essere incluse le operazioni di pagamento e tutte le forme di scambio di strumenti finanziari, cripto-attività, merci o qualsiasi altra attività, anche sotto forma di margine, garanzia o pegno, sia a fronte di contanti che di qualsiasi altra attività. Ai fini della classificazione si dovrebbero prendere in considerazione tutte le transazioni che coinvolgono attività il cui valore può essere espresso in termini monetari.
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(5)
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I criteri di classificazione dovrebbero garantire che siano rilevati tutti i tipi pertinenti di incidenti gravi. Molti criteri di classificazione non sono necessariamente in grado di rilevare attacchi informatici collegati all’intrusione nella rete o nei sistemi informatici. Si tratta tuttavia di elementi importanti, poiché qualsiasi intrusione nei sistemi informatici e di rete può nuocere all’entità finanziaria. Di conseguenza i criteri di classificazione «Servizi critici colpiti» e «Perdite di dati» dovrebbero essere specificati in modo tale da rilevare questi tipi di incidenti gravi, in particolare le intrusioni non autorizzate che, anche qualora gli impatti non siano immediatamente noti, possono comportare gravi conseguenze, in particolare violazioni e fughe di dati.
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(6)
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Dato che gli enti creditizi sono soggetti sia al quadro di classificazione degli incidenti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2554 sia al quadro relativo al rischio operativo di cui al regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione (3), l’approccio per la valutazione dell’impatto economico di un incidente basato sul calcolo dei costi e delle perdite dovrebbe essere il più possibile coerente in entrambi i quadri normativi per evitare di introdurre requisiti incompatibili o contraddittori.
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(7)
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Il criterio relativo all’estensione geografica di un incidente di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbe concentrarsi sull’impatto transfrontaliero dell’incidente, poiché l’impatto di un incidente sull’attività di un’entità finanziaria all’interno di una singola giurisdizione sarà rilevato dagli altri criteri stabiliti nel suddetto articolo.
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(8)
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Dato che i criteri di classificazione sono interdipendenti e collegati tra loro, l’approccio per individuare gli incidenti gravi da segnalare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbe basarsi su una combinazione di criteri, in cui alcuni criteri che sono strettamente correlati alle definizioni di incidente connesso alle TIC e di grave incidente TIC di cui all’articolo 3, punti 8) e 10), del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbero avere maggiore importanza nella classificazione degli incidenti gravi rispetto ad altri criteri.
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(9)
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Per garantire che le segnalazioni e le notifiche di incidenti gravi ricevute dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 servano sia a fini di vigilanza che di prevenzione del contagio nel settore finanziario, le soglie di rilevanza dovrebbero consentire di rilevare gli incidenti gravi, concentrandosi, tra l’altro, sull’impatto sui servizi critici specifici dell’entità, sulle soglie specifiche assolute e relative di clienti o controparti finanziarie, sulle transazioni che indicano un impatto significativo sull’entità finanziaria e sulla rilevanza dell’impatto in altri Stati membri.
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(10)
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Gli incidenti che interessano i servizi TIC o i sistemi informatici e di rete a supporto di funzioni essenziali o importanti o che interessano i servizi finanziari che richiedono un’autorizzazione, oppure l’accesso doloso non autorizzato a sistemi informatici e di rete a supporto di funzioni essenziali o importanti dovrebbero essere considerati incidenti che interessano i servizi essenziali delle entità finanziarie. L’accesso doloso e non autorizzato ai sistemi informatici e di rete a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie comporta seri rischi per l’entità finanziaria e, poiché potrebbe avere ripercussioni su altre entità finanziarie, dovrebbe sempre essere considerato un incidente grave da segnalare.
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(11)
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Gli incidenti ricorrenti collegati da un’apparente causa di fondo simile, che singolarmente non costituiscono un incidente grave, possono indicare carenze e punti deboli significativi nelle procedure di gestione degli incidenti e dei rischi dell’entità finanziaria. È pertanto opportuno che gli incidenti ricorrenti siano considerati collettivamente incidenti gravi quando si verificano ripetutamente per un determinato periodo di tempo.
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(12)
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Dal momento che le minacce informatiche possono avere un impatto negativo sull’entità e sul settore finanziario, le minacce informatiche significative che le entità finanziarie possono comunicare dovrebbero indicare la probabilità di concretizzazione e la criticità dell’impatto potenziale. Di conseguenza, per garantire una valutazione chiara e coerente della rilevanza delle minacce informatiche, la classificazione di una minaccia informatica come significativa dovrebbe dipendere dalla probabilità che i criteri di classificazione per gli incidenti gravi e la relativa soglia sarebbero soddisfatti laddove la minaccia si concretizzasse, nonché dal tipo di minaccia informatica e dalle informazioni a disposizione dell’entità finanziaria.
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(13)
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Tenuto conto che gli incidenti che hanno un impatto su entità finanziarie e clienti nella giurisdizione di altri Stati membri devono essere notificati alle autorità competenti di questi ultimi, la valutazione dell’impatto in un’altra giurisdizione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbe basarsi sulla causa di fondo dell’incidente, sul potenziale contagio attraverso fornitori terzi e alle infrastrutture dei mercati finanziari, nonché sull’impatto dell’incidente su gruppi significativi di clienti o controparti finanziarie.
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(14)
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I processi di segnalazione e notifica di cui all’articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbero consentire ai rispettivi destinatari di valutare l’impatto degli incidenti. Le informazioni trasmesse dovrebbero pertanto includere tutti i dettagli contenuti nelle segnalazioni degli incidenti presentate dall’entità finanziaria all’autorità competente.
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(15)
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Qualora un incidente costituisca una violazione di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli obblighi di registrazione e notifica delle violazioni dei dati personali previsti da tali normative dell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni su tutte le questioni pertinenti con le autorità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.
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(16)
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Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza, in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e la Banca centrale europea (BCE).
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(17)
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Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici delle norme proposte e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dei gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, istituiti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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(18)
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Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2024,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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CAPO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
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CAPO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
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CAPO II GRAVI INCIDENTI E SOGLIE DI RILEVANZA
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CAPO II GRAVI INCIDENTI E SOGLIE DI RILEVANZA
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CAPO III MINACCE INFORMATICHE SIGNIFICATIVE
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CAPO III MINACCE INFORMATICHE SIGNIFICATIVE
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CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI
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CAPO IV PERTINENZA DEI GRAVI INCIDENTI RISPETTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI ALTRI STATI MEMBRI E DETTAGLI DELLE SEGNALAZIONI DA CONDIVIDERE CON ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI
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CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
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CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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