2. Le entità finanziarie misurano il periodo di inattività del servizio di un incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, dal momento in cui il servizio è totalmente o parzialmente indisponibile per i clienti, le controparti finanziarie o altri utenti interni o esterni fino al momento in cui sono ripristinate le regolari attività o operazioni al livello di servizio fornito prima dell’incidente. Se il periodo di inattività del servizio causa un ritardo nella fornitura del servizio dopo che sono state ripristinate le regolari attività o operazioni, il periodo di inattività è misurato dall’inizio dell’incidente fino al momento della fornitura integrale del servizio che ha subito il ritardo.
Qualora non siano in grado di determinare il momento in cui è iniziato il periodo di inattività del servizio, le entità finanziarie misurano tale periodo a partire dal momento in cui è stato individuato.