+Articolo 14 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività
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Articolo 14 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:

a)

il nome del cedente;

b)

l’indirizzo nel registro distribuito del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora un tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;

c)

il numero di conto di cripto-attività del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile;

d)

l’indirizzo del cedente, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita del cedente; e

e)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cedente.

Articolo 14 2

2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cessionario:

a)

il nome del cessionario;

b)

l’indirizzo nel registro distribuito del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cessionario, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;

c)

il numero di conto di cripto-attività del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile; e

d)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cessionario.

Articolo 14 3

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c), qualora i trasferimenti di cripto-attività non siano registrati su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile e non siano effettuati in favore di un conto di cripto-attività o a partire da esso, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati da un codice unico di identificazione dell’operazione.

Articolo 14 4

4.   I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività, in modo sicuro e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Non è necessario che i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano direttamente allegati al trasferimento di cripto-attività o vi siano inclusi.

Articolo 14 5

5.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato a un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ottiene e conserva i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.

Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo 19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR verso un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cedente o da questi controllato.

Articolo 14 6

6.   Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Articolo 14 7

7.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del cedente è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al cedente si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 14 8

8.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente non autorizza l’avvio di trasferimenti di cripto-attività né li esegue prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito