+109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …
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109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …
L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: - (a) le caratteristiche di rischio relative al debitore, all’operazione e all’ente, nonché i fattori esterni di cui al paragrafo 121 che siano potenziali fattori di rischio alle date di riferimento pertinenti, come specificato nel paragrafo 122;
- (b) il momento (data) del default;
- (c) tutti i fattori determinanti il default che si sono verificati, inclusi i casi di arretrati e di improbabile adempimento, anche successivi all’identificazione del default; nel caso di esposizioni soggette a ristrutturazione onerosa, l’importo di cui l’obbligazione finanziaria è diminuita, calcolato conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla definizione di default;
- (d) l’importo in essere dell’esposizione al momento del default, compresi capitale, interessi e commissioni;
- (e) gli importi e le date degli ulteriori utilizzi dopo il default;
- (f) gli importi e le date delle cancellazioni;
- (g) i valori delle garanzie reali associate all’esposizione e, ove applicabile, il tipo di valutazione (come il valore di mercato o il valore del prestito ipotecario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76, del regolamento (UE) n. 575/2013), data di valutazione, indicazione dell’eventuale vendita della garanzia reale e del prezzo di vendita;
- (h) informazioni su qualsiasi dipendenza tra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del fornitore della stessa;
- (i) i tipi, gli importi e le scadenze della protezione del credito di tipo personale, comprese le specifiche e la qualità del credito del fornitore della protezione;
- (j) gli importi, i tempi e le fonti dei recuperi;
- (k) gli importi, i tempi e le fonti dei costi diretti associati ai processi di recupero;
- (l) una chiara identificazione del tipo di conclusione del processo di recupero;
- (m) se applicabile, disallineamenti valutari tra due o più dei seguenti elementi: l’unità monetaria utilizzata dall’ente per il bilancio, l’obbligazione sottostante, qualsiasi protezione del credito di tipo reale o personale e qualsiasi flusso di cassa derivante dalla liquidazione delle attività del debitore;
- (n) ammontare della perdita realizzata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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