+109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …

109. L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: (a) le …

L’insieme di dati di riferimento dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:

  • (a) le caratteristiche di rischio relative al debitore, all’operazione e all’ente, nonché i fattori esterni di cui al paragrafo 121 che siano potenziali fattori di rischio alle date di riferimento pertinenti, come specificato nel paragrafo 122;
  • (b) il momento (data) del default;
  • (c) tutti i fattori determinanti il default che si sono verificati, inclusi i casi di arretrati e di improbabile adempimento, anche successivi all’identificazione del default; nel caso di esposizioni soggette a ristrutturazione onerosa, l’importo di cui l’obbligazione finanziaria è diminuita, calcolato conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla definizione di default;
  • (d) l’importo in essere dell’esposizione al momento del default, compresi capitale, interessi e commissioni;
  • (e) gli importi e le date degli ulteriori utilizzi dopo il default;
  • (f) gli importi e le date delle cancellazioni;
  • (g) i valori delle garanzie reali associate all’esposizione e, ove applicabile, il tipo di valutazione (come il valore di mercato o il valore del prestito ipotecario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76, del regolamento (UE) n. 575/2013), data di valutazione, indicazione dell’eventuale vendita della garanzia reale e del prezzo di vendita;
  • (h) informazioni su qualsiasi dipendenza tra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del fornitore della stessa;
  • (i) i tipi, gli importi e le scadenze della protezione del credito di tipo personale, comprese le specifiche e la qualità del credito del fornitore della protezione;
  • (j) gli importi, i tempi e le fonti dei recuperi;
  • (k) gli importi, i tempi e le fonti dei costi diretti associati ai processi di recupero;
  • (l) una chiara identificazione del tipo di conclusione del processo di recupero;
  • (m) se applicabile, disallineamenti valutari tra due o più dei seguenti elementi: l’unità monetaria utilizzata dall’ente per il bilancio, l’obbligazione sottostante, qualsiasi protezione del credito di tipo reale o personale e qualsiasi flusso di cassa derivante dalla liquidazione delle attività del debitore;
  • (n) ammontare della perdita realizzata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/