+44. Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti …

44. Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti …

Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti con la propensione al rischio e con l’approccio generale alla misurazione dell’IRRBB, in particolare quanto segue:

  • (a) dovrebbero essere applicati su base consolidata e, ove opportuno, a livello di singole affiliate, limiti di rischio aggregati che articolino chiaramente l’importo dell’IRRBB accettabile per l’organo di gestione;
  • (b) i limiti possono essere associati a specifici scenari di variazione dei tassi di interesse e delle strutture per scadenze, come il loro aumento o diminuzione o una variazione della forma della curva dei rendimenti. I movimenti dei tassi di interesse utilizzati nell’elaborazione di tali limiti dovrebbero rappresentare situazioni di shock e stress sufficientemente sfavorevoli, tenendo conto della volatilità dei tassi di interesse storici e del tempo necessario affinché la dirigenza possa mitigare tali esposizioni;
  • (c) i limiti previsti nelle politiche dovrebbero essere appropriati alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all’adeguatezza patrimoniale dell’ente, nonché alla sua capacità di misurare e gestire il rischio;
  • (d) a seconda della natura delle attività e del modello di business di un ente, possono inoltre essere stabiliti sottolimiti per singole unità operative, portafogli, tipi di strumenti, strumenti specifici o sottotipi rilevanti dell’IRRBB, come il rischio di gap, il rischio di base e il rischio di opzione;
  • (e) dovrebbero essere predisposti sistemi per garantire che le posizioni che superino, o che possano superare, i limiti stabiliti dall’organo di gestione o dai suoi delegati ricevano una pronta attenzione da parte della dirigenza e siano segnalati ai superiori senza indugio. Dovrebbe vigere una chiara politica su chi deve essere informato, su come avverrà la comunicazione e sulle azioni conseguenti da intraprendere;
  • (f) la segnalazione delle misure di rischio all’organo di gestione o ai suoi delegati dovrebbe avvenire con una cadenza almeno trimestrale e mettere a confronto l’esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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