+4.3 Governance
---+32. La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione …
---+33. La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB, a fronte di oscillazioni dei tassi di …
---+34. La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di …
---+35. Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare le proposte …
---+36. Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni all’IRRBB dovrebbero …
---+37. Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del …
---+38. Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli …
---+39. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …
---+40. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …
---+41. L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue: (a) …
---+42. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte …
---+43. Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio …
---+44. Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti …
---+45. Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura …
---+46. L’organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sull’IRRBB, adottare …
---+47. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le …
---+48. Tutte le politiche in materia di IRRBB dovrebbero essere riviste periodicamente, almeno una …
---+49. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione dell’IRRBB dell’ente rimangano …
---+50. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di …
---+51. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo dell’IRRBB, gli enti dovrebbero …
---+52. Gli enti dovrebbero effettuare revisioni e valutazioni periodiche dei loro sistemi di controllo …
---+53. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione …
---+54. I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall’ente per svolgere, elaborare e …
---+55. Il sistema informatico e il sistema di operazioni dovrebbe essere in grado di registrare il …
---+56. I sistemi impiegati per misurare l’IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le …
---+57. Per i prodotti complessi e in particolare quelli strutturati, il sistema delle operazioni …
---+58. Dovrebbero essere messi in atto adeguati controlli organizzativi dei sistemi informatici per …
---+59. Le misure di rischio dovrebbero essere basate su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli …
---+60. Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che …
---+61. Laddove gli enti suddividano i flussi di cassa in diverse fasce temporali (ad es., per le …
---+62. Gli enti dovrebbero identificare le potenziali ragioni delle discrepanze e delle irregolarità …
---+63. L’ente dovrebbe istituire processi adeguati per assicurare che i dati utilizzati per alimentare …
---+64. I sistemi di reportistica interna dell’ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni …
---+65. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all’organo di gestione o ai suoi delegati e …
---+66. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto …
---+67. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e …
---+68. Mentre la tipologia della relazione predisposta per l’organo di gestione o i suoi delegati …
---+69. Sulla base di tali rapporti, l’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado …
---+70. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai …
---+71. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB, che …
---+72. Il quadro di convalida dovrebbe includere i seguenti quattro elementi fondamentali: (a) …
---+73. Nell’eseguire le attività di convalida iniziali e intermedie previste, le regole di condotta …
---+74. La gestione del rischio di modello per le misure dell’IRRBB dovrebbe basarsi su un approccio …
---+75. I risultati della revisione e della convalida ed eventuali raccomandazioni sull’uso del modello …
---+76. Il processo di revisione intermedio dovrebbe stabilire una serie di scenari scatenanti le …
---+77. Sulla base delle osservazioni e delle nuove informazioni acquisite nel tempo, un modello che è …
---+78. Gli enti possono fare affidamento su modelli IRRBB di terze parti per gestire e controllare …
---+79. Il processo di convalida dovrebbe prevedere input o ipotesi relativi al modello, che …

4.3 Governance

4.3.1 Strategia generale dell’IRRBB

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
32. La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione …

La strategia dell’ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all’IRRBB e la mitigazione dell’IRRBB, dovrebbe rientrare nella strategia generale, in particolare gli obiettivi strategici e gli obiettivi di rischio, che l’organo di gestione deve approvare, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

33. La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB, a fronte di oscillazioni dei tassi di …

La propensione al rischio dell’ente per l’IRRBB, a fronte di oscillazioni dei tassi di interesse, dovrebbe essere espressa in termini di impatto accettabile sia sul valore economico sia sugli utili, e dovrebbe tradursi in limiti adeguati. Gli enti con esposizioni significative al rischio di gap, al rischio di base o al rischio di opzione dovrebbero stabilire la propensione al rischio in relazione a ciascuno di questi sottotipi rilevanti di IRRBB.

34. La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di …

La strategia generale dell’IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di business dovrebbe basarsi sul realizzare utili «cavalcando la curva dei rendimenti» (« riding the yield curve »), vale a dire finanziando attività che hanno un periodo di riprezzamento relativamente lungo con passività che hanno un periodo relativamente breve di riprezzamento. Se il modello di business si basa fortemente su questa fonte di utili, l’organo di amministrazione dovrebbe spiegare la propria strategia sull’IRRBB e come pianifica di sopravvivere a periodi di curve dei rendimenti piatta o inverse.

35. Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare le proposte …

Prima dell’acquisizione o dell’attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare le proposte di utilizzare nuovi prodotti o intraprendere nuove attività, strategie di assunzione del rischio o di copertura, onde far sì che le risorse necessarie al fine di stabilire una gestione solida ed efficace dell’IRRBB del prodotto o dell’attività siano state identificate, che le attività proposte siano in linea con la propensione al rischio complessiva dell’ente e che siano state stabilite procedure per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi del prodotto o dell’attività proposti. Dovrebbe essere assicurato che le caratteristiche dell’IRRBB di questi nuovi prodotti e attività siano ben comprese.

36. Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni all’IRRBB dovrebbero …

Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni all’IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe dimostrare di essere consapevole delle conseguenze del coprirsi con derivati su tassi di interesse.

37. Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del …

Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del loro IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere le conseguenze derivanti dalla modellizzazione dei comportamenti della propria base di clienti.

38. Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli …

Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli degli effetti delle politiche contabili, ma il trattamento contabile non dovrebbe guidare il loro approccio alla gestione del rischio. La gestione dei rischi economici dovrebbe pertanto costituire la priorità, mentre gli effetti contabili dovrebbero essere trattati come problemi secondari.

39. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …

Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance interna per la gestione dell’IRRBB siano coerenti e ben integrati su base consolidata e subconsolidata.

4.3.2 Quadro di gestione del rischio e responsabilità

40. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …

Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue in relazione all’IRRBB:

  • (a) che il proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale del controllo del quadro di gestione dell’IRRBB, del quadro della propensione al rischio dell’ente e di importi, composizione e distribuzione del capitale interno per coprire adeguatamente i rischi. L’organo di gestione dovrebbe definire la strategia generale dell’ente in materia di IRRBB e approvare le politiche e i processi corrispondenti. L’organo di gestione può, tuttavia, delegare il monitoraggio e la gestione dell’IRRBB all’alta dirigenza, a esperti o a un comitato di gestione delle attività e passività alle condizioni ulteriormente specificate nel paragrafo 41;
  • (b) di disporre di un quadro di gestione dell’IRRBB in cui siano contemplate chiare linee di responsabilità e sia previsto un sistema di limiti, politiche, processi e controlli interni che includa regolari revisioni e valutazioni indipendenti circa l’efficacia del quadro.
41. L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue: (a) …

L’organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue:

  • (a) comprensione della natura e del livello di esposizione all’IRRBB. L’organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per l’IRRBB rispetto alle strategie aziendali dell’ente;
  • (b) definizione di azioni appropriate per identificare, misurare, monitorare e controllare l’IRRBB, coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l’organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
  • i. limiti appropriati all’IRRBB, compresa la definizione di procedure e approvazioni specifiche necessarie per le eccezioni e il rispetto dei limiti stessi;
  • ii. sistemi e norme per la misurazione dell’IRRBB, valutazione delle posizioni e del rendimento, comprese le procedure per l’aggiornamento degli scenari di shock e stress dei tassi di interesse e le principali ipotesi sottostanti alla base dell’analisi dell’IRRBB dell’ente;
  • iii. un processo completo di reporting e revisione dell’IRRBB;
  • iv. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
  • (c) approvazione di importanti iniziative di copertura o assunzione del rischio prima dell’attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti di rischio interni tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
  • (d) esecuzione del controllo dell’approvazione, dell’attuazione e della revisione delle politiche, delle procedure e dei limiti concernenti la gestione dell’IRRBB. Il livello e le variazioni dell’esposizione all’IRRBB dell’ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all’organo di gestione (almeno trimestralmente);
  • (e) garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall’organo di gestione o dai suoi delegati;
  • (f) comprensione e valutazione dell’operato dei propri delegati rispetto all’attività di monitoraggio e controllo dell’IRRBB, compatibilmente con le politiche approvate dall’organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
  • (g) comprensione delle implicazioni delle strategie dell’IRRBB dell’ente e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell’organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all’organo di gestione. L’ente dovrebbe assegnare ai membri dell’organo di gestione la responsabilità di assicurare che l’alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere l’IRRBB e che alla gestione dell’IRRBB siano destinate le risorse adeguate.
42. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte …

Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte dell’organo di gestione del monitoraggio o della gestione dell’IRRBB, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quanto segue:

  • (a) le persone o i comitati ai quali sono delegati compiti dell’organo di gestione al fine di approntare politiche e pratiche dell’IRRBB, quali alti dirigenti, esperti o un comitato di gestione dell’attivo e passivo (ALCO), dovrebbero essere identificati e avere obiettivi definiti in modo chiaro dall’organo di gestione;
  • (b) l’organo di gestione dovrebbe far sì che vi sia un’adeguata ripartizione delle responsabilità nel processo di gestione del rischio per l’IRRBB. Le funzioni di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dell’IRRBB dovrebbero avere responsabilità definite in modo chiaro, dovrebbero essere indipendenti dalle funzioni di assunzione del rischio in materia di IRRBB e dovrebbero segnalare le esposizioni all’IRRBB direttamente all’organo di gestione o ai suoi delegati;
  • (c) l’ente dovrebbe far sì che i delegati dell’organo di gestione dispongano di chiare linee di autorità sulle unità responsabili dell’assunzione del rischio in materia di IRRBB. Il canale di comunicazione per trasmettere le direttive dei delegati a queste unità dovrebbe essere chiaro;
  • (d) l’organo di gestione dovrebbe stabilire che la struttura dell’ente consenta ai suoi delegati di adempiere alle proprie responsabilità e agevoli un processo decisionale e di governance efficace. A questo proposito, un ALCO dovrebbe riunirsi regolarmente e comporsi di tutti i dipartimenti principali interessati dall’IRRBB. L’organo di gestione dovrebbe promuovere la discussione sul processo di gestione dell’IRRBB, sia tra i suoi membri e i suoi delegati sia tra i suoi delegati e altri soggetti all’interno dell’ente. L’organo di gestione dovrebbe inoltre garantire che una regolare comunicazione tra le unità che si occupano di gestione del rischio e di pianificazione strategica favorisca il monitoraggio del rischio derivante dalle attività future.

4.3.3 Limiti alla propensione al rischio e limiti previsti nelle politiche

43. Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio …

Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l’IRRBB in termini di rischio sia per il valore economico sia per gli utili, in particolare:

  • (a) gli enti dovrebbero avvalersi di dichiarazioni sulla propensione al rischio definite in modo chiaro e approvate dal proprio organo di gestione e attuate attraverso quadri completi relativi alla propensione al rischio, ossia politiche e procedure per limitare e controllare l’IRBBB;
  • (b) i propri quadri relativi alla propensione al rischio dovrebbero delineare i poteri delegati, le linee di responsabilità e le responsabilità rispetto alle decisioni in tema di gestione dell’IRRBB e dovrebbero elencare gli strumenti, le strategie di copertura e le opportunità di assunzione del rischio autorizzate per l’IRRBB;
  • (c) nel definire la propria propensione al rischio, gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi relativi agli utili che potrebbero insorgere in conseguenza al trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione. Il rischio per gli utili potrebbe non limitarsi agli interessi attivi e passivi: gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato degli strumenti che, a seconda del trattamento contabile, sono riflessi o attraverso il conto economico o direttamente a titolo di capitale (tramite altre componenti di conto economico complessivo), dovrebbero essere presi in considerazione separatamente. Gli enti dovrebbero tener conto in particolare dell’impatto sugli utili connesso alle opzionalità integrate negli strumenti al valore equo in presenza di scenari di shock o stress dei tassi di interesse. Gli enti dovrebbero inoltre prendere in considerazione il potenziale impatto sui conti economici dei derivati di copertura su tassi di interesse nel caso in cui la loro efficacia sia compromessa dalle variazioni dei tassi di interesse.
44. Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti …

Gli enti dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni all’IRRBB siano coerenti con la propensione al rischio e con l’approccio generale alla misurazione dell’IRRBB, in particolare quanto segue:

  • (a) dovrebbero essere applicati su base consolidata e, ove opportuno, a livello di singole affiliate, limiti di rischio aggregati che articolino chiaramente l’importo dell’IRRBB accettabile per l’organo di gestione;
  • (b) i limiti possono essere associati a specifici scenari di variazione dei tassi di interesse e delle strutture per scadenze, come il loro aumento o diminuzione o una variazione della forma della curva dei rendimenti. I movimenti dei tassi di interesse utilizzati nell’elaborazione di tali limiti dovrebbero rappresentare situazioni di shock e stress sufficientemente sfavorevoli, tenendo conto della volatilità dei tassi di interesse storici e del tempo necessario affinché la dirigenza possa mitigare tali esposizioni;
  • (c) i limiti previsti nelle politiche dovrebbero essere appropriati alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all’adeguatezza patrimoniale dell’ente, nonché alla sua capacità di misurare e gestire il rischio;
  • (d) a seconda della natura delle attività e del modello di business di un ente, possono inoltre essere stabiliti sottolimiti per singole unità operative, portafogli, tipi di strumenti, strumenti specifici o sottotipi rilevanti dell’IRRBB, come il rischio di gap, il rischio di base e il rischio di opzione;
  • (e) dovrebbero essere predisposti sistemi per garantire che le posizioni che superino, o che possano superare, i limiti stabiliti dall’organo di gestione o dai suoi delegati ricevano una pronta attenzione da parte della dirigenza e siano segnalati ai superiori senza indugio. Dovrebbe vigere una chiara politica su chi deve essere informato, su come avverrà la comunicazione e sulle azioni conseguenti da intraprendere;
  • (f) la segnalazione delle misure di rischio all’organo di gestione o ai suoi delegati dovrebbe avvenire con una cadenza almeno trimestrale e mettere a confronto l’esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.
45. Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura …

Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l’evoluzione delle strategie di copertura che si basano su strumenti come i derivati e per controllare i rischi mark-to-market in relazione agli strumenti contabilizzati al valore di mercato.

4.3.4 Politiche, processi e controlli del rischio

  • a. Politiche e processi del rischio
46. L’organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sull’IRRBB, adottare …

L’organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sull’IRRBB, adottare robuste politiche, processi e sistemi dei rischi volti a garantire che:

  • (a) siano definite procedure per l’aggiornamento degli scenari per la misurazione e la valutazione dell’IRRBB;
  • (b) l’approccio alla misurazione e le ipotesi corrispondenti per la misurazione e la valutazione dell’IRRBB, compresa l’allocazione del capitale interno a fronte dell’IRRBB, siano adeguati e proporzionali;
  • (c) le ipotesi dei modelli utilizzati siano regolarmente riviste e, ove necessario, modificate;
  • (d) siano definite le norme per la valutazione delle posizioni e la misurazione della performance;
  • (e) siano disponibili un’adeguata documentazione e un controllo sulle strategie di copertura e sugli strumenti di copertura ammessi;
  • (f) siano definite le linee di autorità e di responsabilità nel gestire le esposizioni dell’IRRBB.
47. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le …

Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le componenti dell’IRRBB rilevanti per le circostanze specifiche del singolo ente. Fatto salvo il principio di proporzionalità, le politiche relative all’IRRBB dovrebbero includere quanto segue:

  • (a) applicazione della distinzione tra «attività diverse dalla negoziazione» e «portafoglio di negoziazione». I trasferimenti di rischio interni tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentati e monitorati nell’ambito del più ampio monitoraggio dell’IRRBB originato da strumenti derivati su tassi di interesse;
  • (b) la definizione più dettagliata di valore economico e la sua coerenza con il metodo utilizzato per valutare le attività e le passività (per esempio sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri e del valore attuale degli utili futuri), adottata ad uso interno;
  • (c) la definizione più dettagliata di rischio di redditività ( earnings risk ) e la sua coerenza con l’approccio dell’ente allo sviluppo di piani finanziari e previsioni finanziarie, adottata ad uso interno;
  • (d) l’entità e le caratteristiche dei diversi shock dei tassi di interesse da utilizzare per i calcoli interni dell’IRRBB;
  • (e) l’uso di approcci alla modellizzazione condizionale o incondizionata dei flussi di cassa;
  • (f) il trattamento di «operazioni pipeline»7 (comprese le relative coperture);
  • (g) l’aggregazione delle esposizioni ai tassi di interesse in valute diverse ( multicurrency interest rate exposure );
  • (h) la misurazione e la gestione del rischio di base derivante da diversi indici dei tassi di interesse;
  • (i) l’inclusione o meno delle attività e delle passività non fruttifere diverse dalla negoziazione (inclusi capitale e riserve) nei calcoli per misurare l’IRRBB per l’ICAAP;
  • (j) il trattamento comportamentale dei conti correnti e dei depositi di risparmio (vale a dire la scadenza ipotizzata per le passività a scadenza contrattuale breve ma con una scadenza comportamentale lunga);
  • (k) la misurazione dell’IRRBB derivante dalle opzioni comportamentali e automatiche nelle attività o passività, compresi gli effetti di convessità e i profili di rendimento non lineari;
  • (l) il grado di granularità impiegato nei calcoli di misurazione (per esempio l’uso di fasce temporali o time buckets );
  • (m) la definizione interna di margini commerciali e una metodologia adeguata per il trattamento interno degli stessi.

7 Le esposizioni pipeline (ad es., se un prestito è stato accordato e il cliente può scegliere se attingervi o meno) sostanzialmente forniscono al cliente un’opzione che sarà probabilmente esercitata quando le condizioni di mercato si adattino meno all’ente (convessità negativa). La gestione delle esposizioni pipeline si basa su dati accurati relativi alle richieste ricevute e sulla modellizzazione dei prelievi previsti;

48. Tutte le politiche in materia di IRRBB dovrebbero essere riviste periodicamente, almeno una …

Tutte le politiche in materia di IRRBB dovrebbero essere riviste periodicamente, almeno una volta all’anno, e revisionate secondo necessità.

49. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione dell’IRRBB dell’ente rimangano …

Per garantire che le politiche e le procedure di gestione dell’IRRBB dell’ente rimangano appropriate e robuste, l’organismo di gestione o i suoi delegati dovrebbero rivedere le politiche e le procedure di gestione dell’IRRBB alla luce dei risultati delle relazioni periodiche.

50. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di …

L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di gestione del rischio connesse all’IRRBB siano condotte da personale in numero sufficiente e competente, dotato di conoscenze tecniche ed esperienza, coerentemente con la natura e l’ambito delle attività dell’ente.

  • b. Controlli interni
51. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo dell’IRRBB, gli enti dovrebbero …

Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo dell’IRRBB, gli enti dovrebbero disporre di procedure di approvazione, limiti alle esposizioni, verifiche e altri meccanismi appropriati volti a fornire una ragionevole garanzia che gli obiettivi riguardanti la gestione del rischio siano stati raggiunti.

52. Gli enti dovrebbero effettuare revisioni e valutazioni periodiche dei loro sistemi di controllo …

Gli enti dovrebbero effettuare revisioni e valutazioni periodiche dei loro sistemi di controllo interno e dei processi di gestione del rischio, con l’obiettivo di garantire che il personale osservi le politiche e le procedure stabilite. Tali revisioni dovrebbero inoltre trattare eventuali modifiche significative che potrebbero influire sull’efficacia dei controlli, inclusi cambiamenti nelle condizioni di mercato, nel personale, nella tecnologia e nelle strutture di conformità con i limiti di esposizione nonché assicurare che esistano procedure di segnalazione appropriate per i valori eccedenti i limiti. Le revisioni e le valutazioni dovrebbero essere condotte regolarmente da individui o unità indipendenti dalla funzione in esame. In caso siano necessarie revisioni o migliorie ai controlli interni, dovrebbe essere predisposto un meccanismo di revisione interna per garantirne un’attuazione tempestiva.

53. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione …

Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dell’IRRBB a una verifica da parte di una funzione di controllo indipendente, che può essere un revisore interno o esterno. In tali casi, le relazioni scritte da revisori interni o esterni o da altre parti esterne omologhe dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti interessate.

  • c. Sistemi informatici e qualità dei dati per l’IRRBB
54. I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall’ente per svolgere, elaborare e …

I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall’ente per svolgere, elaborare e registrare le operazioni, per identificare, misurare e aggregare le esposizioni all’IRRBB nonché per generare la reportistica, dovrebbero essere in grado di supportare la gestione dell’IRRBB, in modo accurato e tempestivo. In particolare, i sistemi dovrebbero:

  • (a) estrapolare i dati sul rischio di tasso di interesse su tutte le esposizioni all’IRRBB rilevanti per l’ente, comprese le esposizioni al rischio di gap, al rischio di base e al rischio di opzione. Ciò dovrebbe supportare il sistema di misurazione dell’ente per identificare, misurare e aggregare le principali fonti di esposizioni all’IRRBB;
  • (b) poter registrare integralmente e chiaramente tutte le operazioni effettuate dall’ente, tenendo conto delle caratteristiche del loro IRRBB;
  • (c) essere disegnati su misura per adattarsi alla complessità e al numero di operazioni che generano l’IRRBB;
  • (d) offrire sufficiente flessibilità per soddisfare una serie ragionevole di scenari di stress e shock e di nuovi scenari;
  • (e) consentire agli enti di misurare, valutare e monitorare esaustivamente il contributo delle singole operazioni alla propria esposizione complessiva;
  • (f) essere in grado di calcolare le misure del valore economico e le misure degli utili dell’IRRBB, nonché altre misure dell’IRRBB prescritte dalle rispettive autorità competenti, sulla scorta di scenari di shock e stress dei tassi di interesse, di cui alle sezioni 4.4.3 e 4.4.4;
  • (g) essere sufficientemente flessibili da incorporare i vincoli di vigilanza imposti alle ipotesi interne sui parametri di rischio degli enti.
55. Il sistema informatico e il sistema di operazioni dovrebbe essere in grado di registrare il …

Il sistema informatico e il sistema di operazioni dovrebbe essere in grado di registrare il profilo di riprezzamento, le caratteristiche dei tassi di interesse (compresi i differenziali) e le caratteristiche delle opzioni dei prodotti per consentire la misurazione del rischio di gap, del rischio di base e del rischio di opzione. In particolare, il sistema delle operazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla data o sulle date di riprezzamento di una determinata operazione, sul tipo o l’indice di tasso di interesse, sulle opzioni ((incluso il riscatto anticipato o il rimborso) e sulle spese relative all’esercizio di tali opzioni.

56. I sistemi impiegati per misurare l’IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le …

I sistemi impiegati per misurare l’IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche dell’IRRBB di tutti i prodotti. I sistemi dovrebbero anche permettere la disaggregazione dell’impatto dei singoli strumenti e portafogli di IRRBB al livello di rischio delle attività diverse dalla negoziazione.

57. Per i prodotti complessi e in particolare quelli strutturati, il sistema delle operazioni …

Per i prodotti complessi e in particolare quelli strutturati, il sistema delle operazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni sulle singole parti del prodotto e rilevare le loro caratteristiche di IRRBB (per esempio le caratteristiche delle attività e delle passività raggruppate per certe caratteristiche quali le date del riprezzamento o gli elementi delle opzioni). L’ente dovrebbe garantire che il sistema sia in grado di aggiornarsi man mano che vengono introdotti nuovi prodotti.

58. Dovrebbero essere messi in atto adeguati controlli organizzativi dei sistemi informatici per …

Dovrebbero essere messi in atto adeguati controlli organizzativi dei sistemi informatici per prevenire il danneggiamento dei dati utilizzati dai sistemi e dalle applicazioni informatici dell’IRRBB, e per controllare le modifiche alla codifica (coding) utilizzata in tali applicazioni, in modo da assicurare in particolare:

  • (a) l’affidabilità dei dati utilizzati come input e l’integrità dei sistemi di elaborazione per i modelli dell’IRRBB;
  • (b) che la probabilità che si verifichino errori nel sistema informatico, compresi quelli che si riscontrano durante l’elaborazione e l’aggregazione dei dati, sia ridotta al minimo;
  • (c) che, nel caso in cui si verifichino perturbazioni o crolli del mercato, vengano adottate misure adeguate.
59. Le misure di rischio dovrebbero essere basate su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli …

Le misure di rischio dovrebbero essere basate su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli enti dovrebbero controllare la qualità delle fonti esterne di informazioni utilizzate per stabilire le banche dati storiche dei tassi di interesse, così come la frequenza con cui vengono aggiornate le banche dati.

60. Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che …

Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che garantiscano la correttezza dei dati inseriti nel sistema. La procedura di inserimento dei dati dovrebbe essere il più possibile automatizzata al fine di ridurre gli errori amministrativi e la mappatura dei dati dovrebbe essere periodicamente rivista e testata a fronte di un modello di versione approvato. Inoltre, dovrebbe essere disponibile una documentazione sufficiente delle principali fonti di dati utilizzate nel processo di misurazione del rischio dell’ente. Gli enti dovrebbero inoltre istituire meccanismi adeguati per verificare la correttezza del processo di aggregazione e l’affidabilità dei risultati del modello. Detti meccanismi dovrebbero confermare l’accuratezza e l’affidabilità dei dati.

61. Laddove gli enti suddividano i flussi di cassa in diverse fasce temporali (ad es., per le …

Laddove gli enti suddividano i flussi di cassa in diverse fasce temporali (ad es., per le analisi degli scostamenti) o assegnino i flussi di cassa a diversi nodi per riflettere diverse scadenze della curva dei tassi di interesse, i criteri di suddivisione dovrebbero essere stabili nel tempo per consentire un confronto significativo dei dati relativi al rischio nell’arco di periodi diversi.

62. Gli enti dovrebbero identificare le potenziali ragioni delle discrepanze e delle irregolarità …

Gli enti dovrebbero identificare le potenziali ragioni delle discrepanze e delle irregolarità che possono manifestarsi al momento dell’elaborazione dei dati. Gli enti dovrebbero avvalersi di procedure per gestire tali discrepanze e irregolarità, comprese le procedure per la riconciliazione reciproca delle posizioni onde consentire l’eliminazione di tali discrepanze e irregolarità.

63. L’ente dovrebbe istituire processi adeguati per assicurare che i dati utilizzati per alimentare …

L’ente dovrebbe istituire processi adeguati per assicurare che i dati utilizzati per alimentare i modelli di misurazione dell’IRRBB in tutto il gruppo, per esempio per la simulazione di utili, siano coerenti con i dati utilizzati per la pianificazione finanziaria.

  • d. Reportistica interna
64. I sistemi di reportistica interna dell’ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni …

I sistemi di reportistica interna dell’ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni tempestive, puntuali e complete circa l’esposizione all’IRRBB. La reportistica interna dovrebbe avere come frequenza minima quella trimestrale.

65. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all’organo di gestione o ai suoi delegati e …

La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all’organo di gestione o ai suoi delegati e contenere informazioni ai livelli di aggregazione pertinenti (per livello di consolidamento e valuta), e dovrebbe essere rivista periodicamente. I rapporti dovrebbero contenere informazioni pertinenti per il particolare livello di amministrazione a cui sono destinate (ad es., organo di gestione, alta dirigenza) e adeguati alla situazione specifica dell’ente e dello scenario economico.

66. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto …

I rapporti sull’IRRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto sufficienti per consentire all’organo di gestione o ai suoi delegati di valutare la sensibilità dell’ente ai mutamenti delle condizioni di mercato e ad altri importanti fattori di rischio. Il contenuto dei rapporti dovrebbe riflettere le variazioni del profilo di rischio dell’ente e del contesto economico nonché comparare l’esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.

67. I rapporti sull’IRRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e …

I rapporti sull’IRRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e degli audit riguardanti i modelli, nonché le comparazioni delle previsioni passate o delle stime del rischio con i risultati effettivi per prevedere possibili carenze nella modellizzazione. In particolare, gli enti dovrebbero valutare le perdite attese relative ai pagamenti anticipati calcolate sulla base del modello, rispetto alle perdite realmente registrate. I portafogli che possono essere soggetti a significativi movimenti mark-to-market dovrebbero essere chiaramente identificati e l’impatto dovrebbe essere monitorato all’interno dei sistemi informativi di gestione dell’ente e soggetto a sorveglianza, in linea con qualsiasi altro portafoglio esposto al rischio di mercato.

68. Mentre la tipologia della relazione predisposta per l’organo di gestione o i suoi delegati …

Mentre la tipologia della relazione predisposta per l’organo di gestione o i suoi delegati varierà in base alla composizione del portafoglio dell’ente, in considerazione del paragrafo 65 i rapporti dovrebbero includere quanto segue:

  • (a) sintesi delle esposizioni all’IRBBB aggregate dell’ente, comprese le informazioni sulle esposizioni al rischio di gap, al rischio di base e al rischio di opzione; identificazione e spiegazione di attività, passività, flussi di cassa e strategie alla base del livello e dell’indirizzo dell’IRRBB;
  • (b) relazioni che dimostrino la conformità dell’ente alle politiche e ai limiti;
  • (c) le ipotesi principali di modellizzazione, quali le caratteristiche di depositi non vincolati, pagamenti anticipati su prestiti a tasso fisso, prelievi anticipati di depositi a tempo determinato, assunzione di impegni, aggregazione valutaria e trattamento dei margini commerciali;
  • (d) informazioni dettagliate sull’impatto delle ipotesi principali di modellizzazione riguardanti la misurazione dell’IRRBB in termini sia di misure di valore economico sia di misure relative agli utili, comprese le variazioni delle ipotesi in vari scenari dei tassi di interesse;
  • (e) informazioni dettagliate sull’impatto dei derivati su tassi di interesse riguardanti la misurazione dell’IRRBB, in termini sia di misure di valore economico sia di misure relative agli utili;
  • (f) informazioni dettagliate sull’impatto degli strumenti al valore equo, incluse le attività e le passività di livello 3, riguardanti la misurazione dell’IRRBB, in termini sia di misure di valore economico sia di misure relative agli utili;
  • (g) risultati delle prove di stress di cui al paragrafo 4.4.4, degli shock di cui al paragrafo 4.4.3, del test prudenziale sui valori anomali di cui al paragrafo 4.5 e delle valutazioni di sensitività rispetto alle ipotesi e ai parametri principali;
  • (h) sintesi delle revisioni delle politiche, delle procedure e dell’adeguatezza dell’IRBBB di cui ai sistemi di misurazione, comprese le eventuali risultanze rilevate da revisori interni ed esterni
  • o da altre parti esterne omologhe (quali i consulenti).
69. Sulla base di tali rapporti, l’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado …

Sulla base di tali rapporti, l’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado di valutare la sensibilità dell’ente alle variazioni delle condizioni di mercato e di altri importanti fattori di rischio, con particolare riferimento ai portafogli che potrebbero essere soggetti a significativi movimenti mark-to-market.

70. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai …

Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai diversi livelli di dirigenza dell’ente di capire i rapporti in modo semplice e di prendere decisioni appropriate in modo tempestivo. I rapporti dovrebbero costituire la base per monitorare regolarmente se l’ente operi in linea con la propria strategia e con i limiti di rischio di tasso di interesse che ha adottato.

  • e. Governance del modello
71. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB, che …

Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell’IRRBB, che dovrebbero essere revisionati e convalidati in modo indipendente rispetto alla loro elaborazione, e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall’organo di gestione o dai suoi delegati. La politica dovrebbe essere integrata all’interno dei processi di governance per la gestione del rischio del modello e dovrebbe specificare quanto segue:

  • (a) i ruoli di gestione e la designazione del responsabile per lo sviluppo, la convalida, la documentazione, l’implementazione e l’uso dei modelli;
  • (b) le responsabilità di supervisione del modello e le politiche, compreso lo sviluppo delle procedure di convalida iniziali e intermedie, la valutazione dei risultati, l’approvazione, il controllo della versione, l’eccezione, la segnalazione, i processi di modifica e di disattivazione.
72. Il quadro di convalida dovrebbe includere i seguenti quattro elementi fondamentali: (a) …

Il quadro di convalida dovrebbe includere i seguenti quattro elementi fondamentali:

  • (a) valutazione della robustezza concettuale e metodologica, comprese le prove relative allo sviluppo;
  • (b) monitoraggio del modello in corso, comprese la verifica del processo e l’analisi comparativa;
  • (c) analisi dei risultati, inclusi i test retrospettivi sui principali parametri interni (ad es., stabilità dei depositi, tassi di rimborso anticipato dei prestiti, rimborsi anticipati di depositi, valutazione degli strumenti);
  • (d) valutazione approfondita dei pareri e giudizi di esperti impiegati nei modelli interni.
73. Nell’eseguire le attività di convalida iniziali e intermedie previste, le regole di condotta …

Nell’eseguire le attività di convalida iniziali e intermedie previste, le regole di condotta dovrebbero stabilire un processo gerarchico per determinare la solidità del rischio di modello sulla base di parametri quantitativi e qualitativi, quali dimensioni, impatto, rendimento passato e competenza del personale in relazione alla tecnica di modellizzazione utilizzata.

74. La gestione del rischio di modello per le misure dell’IRRBB dovrebbe basarsi su un approccio …

La gestione del rischio di modello per le misure dell’IRRBB dovrebbe basarsi su un approccio olistico che inizi con la motivazione, lo sviluppo e l’implementazione da parte dei proprietari e degli utilizzatori del modello. Prima di ricevere l’approvazione interna all’utilizzo, il processo volto a determinare gli input del modello, le ipotesi, le metodologie di modellizzazione e gli output dovrebbero essere rivisti e convalidati indipendentemente dallo sviluppo dei modelli dell’IRRBB.

75. I risultati della revisione e della convalida ed eventuali raccomandazioni sull’uso del modello …

I risultati della revisione e della convalida ed eventuali raccomandazioni sull’uso del modello devono essere presentati all’organo di gestione o ai suoi delegati e da questi approvati. Dopo l’approvazione, il modello dovrebbe essere sottoposto a una revisione intermedia, a una verifica del processo e convalida, secondo una frequenza che sia coerente con il livello del rischio di modello, stabilito e avallato dall’ente.

76. Il processo di revisione intermedio dovrebbe stabilire una serie di scenari scatenanti le …

Il processo di revisione intermedio dovrebbe stabilire una serie di scenari scatenanti le eccezioni che obbligano i revisori del modello a darne tempestiva notifica all’organo di gestione o ai suoi delegati, onde intervenire mediante azioni correttive e restrizioni sull’uso del modello. Chiare autorizzazioni per il controllo delle versioni dovrebbero essere assegnate, ove opportuno, ai proprietari dei modelli.

77. Sulla base delle osservazioni e delle nuove informazioni acquisite nel tempo, un modello che è …

Sulla base delle osservazioni e delle nuove informazioni acquisite nel tempo, un modello che è stato approvato può essere modificato o ritirato. Gli enti dovrebbero definire nel dettaglio le politiche per la transizione a un nuovo modello, comprese le autorizzazioni di modifica e controllo della versione e la documentazione.

78. Gli enti possono fare affidamento su modelli IRRBB di terze parti per gestire e controllare …

Gli enti possono fare affidamento su modelli IRRBB di terze parti per gestire e controllare l’IRRBB, a condizione che tali modelli siano adeguatamente adattati per riflettere opportunamente le caratteristiche specifiche dell’ente in questione. Gli enti dovrebbero comprendere appieno i dati analitici, le ipotesi e le metodologie sottostanti i modelli di terze parti e garantire che siano adeguatamente integrati nei sistemi e nei processi di gestione generale del rischio degli enti. Laddove terze parti forniscano input per i dati di mercato, ipotesi comportamentali o configurazioni per il modello, l’ente dovrebbe disporre di un processo per determinare se tali input siano ragionevoli per la propria attività e per le caratteristiche di rischio delle proprie attività. Gli enti dovrebbero assicurarsi che vi sia un’adeguata documentazione relativa all’utilizzo di modelli di terze parti, incluso qualsiasi adattamento specifico.

79. Il processo di convalida dovrebbe prevedere input o ipotesi relativi al modello, che …

Il processo di convalida dovrebbe prevedere input o ipotesi relativi al modello, che scaturiscono dai processi interni al modello o da terze parti. L’ente dovrebbe documentare e chiarire le scelte operate rispetto alle specifiche del modello nell’ambito del processo di convalida.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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