+4.2.1 Capacità interne/autovalutazione
---+28. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere un’autovalutazione esaustiva volta a valutare la …
---+29. Gli enti dovrebbero esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti. a) Entità e …
---+30. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere annualmente un’autovalutazione esaustiva che copra …
---+31. Gli enti creditizi dovrebbero riferire il risultato dell’autovalutazione esaustiva all’organo …
---+32. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’opportunità di chiedere periodicamente pareri agli …

4.2.1 Capacità interne/autovalutazione

4.2.1 Capacità interne/autovalutazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
28. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere un’autovalutazione esaustiva volta a valutare la …

Gli enti creditizi dovrebbero svolgere un’autovalutazione esaustiva volta a valutare la situazione attuale e le misure da intraprendere internamente per colmare le eventuali lacune esistenti nelle capacità interne per gestire le NPE.

29. Gli enti dovrebbero esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti. a) Entità e …

Gli enti dovrebbero esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti.

  • a) Entità e determinanti delle loro NPE:
  • i. dimensioni ed evoluzione dei portafogli di NPE con un appropriato livello di granularità, che ne richiede un raggruppamento adeguato, come illustrato nella sezione 5.2.3;
  • ii. determinanti dei flussi in ingresso e in uscita di NPE per portafoglio, se rilevanti;
  • iii. altre potenziali correlazioni e nessi di causalità.
  • b) Esito delle misure di gestione delle NPE intraprese in passato dall’ente:
  • i. tipologia e natura delle misure attuate, incluse le attività di concessione;
  • ii. efficacia di tali misure e relative determinanti.
  • c) Capacità operative (procedure, strumenti, qualità dei dati, informatizzazione/automazione, personale/competenze professionali, processo decisionale, politiche interne e qualsiasi altro ambito rilevante per l’attuazione della strategia) per le varie fasi del processo, inclusi ma non limitati ai seguenti aspetti:
  • i. sistemi di allerta precoce delle NPE;
  • ii. attività di concessione;
  • iii. riduzioni di valore e cancellazioni;
  • iv. valutazioni delle garanzie;
  • v. recupero dei crediti, procedimenti giudiziari ed escussioni delle garanzie;
  • vi. gestione delle garanzie escusse, se rilevante;
  • vii. segnalazione e monitoraggio delle NPE ed efficacia delle misure di recupero.
30. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere annualmente un’autovalutazione esaustiva che copra …

Gli enti creditizi dovrebbero svolgere annualmente un’autovalutazione esaustiva che copra almeno gli elementi elencati al paragrafo 29 per determinare i punti di forza, le lacune significative e qualsiasi ambito di miglioramento per poter conseguire i propri obiettivi di riduzione delle NPE.

31. Gli enti creditizi dovrebbero riferire il risultato dell’autovalutazione esaustiva all’organo …

Gli enti creditizi dovrebbero riferire il risultato dell’autovalutazione esaustiva all’organo di gestione dell’ente e all’autorità competente.

32. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’opportunità di chiedere periodicamente pareri agli …

Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’opportunità di chiedere periodicamente pareri agli esperti dei servizi dell’istituzione preposti alla gestione e al controllo dei rischi e a fonti esterne circa la loro capacità gestionale delle NPE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/