+5.3 Sistema dei controlli
---+87. L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile di stabilire e monitorare …
---+88. Le funzioni di controllo interno dovrebbero trasmettere regolarmente all’organo di …
---+89. L’organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle …
---+90. Il sistema dei controlli interni si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa in linea …
---+91. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più grandi e più complessi dovrebbero …
---+92. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. …
---+5.3.1 Controlli di primo livello
------+93. Gli enti creditizi dovrebbero garantire che la prima linea di difesa formi parte integrante …
------+94. Per garantire che siano attuati meccanismi di controllo adeguati, gli enti creditizi dovrebbero …
---+5.3.2 Controlli di secondo livello
------+95. Le funzioni della seconda linea di difesa dovrebbero effettuare controlli in via continuativa …
------+96. La seconda linea di difesa controlla l’attuazione delle misure di gestione del rischio da parte …
------+97. Le funzioni di controllo del rischio e di conformità dovrebbero altresì fornire precise …
---+5.3.3 Controlli di terzo livello
------+98. La terza linea di difesa, la funzione di audit interno indipendente, dovrebbe disporre di …
------+99. Per quanto riguarda il quadro di gestione delle NPE, la funzione di audit interno dovrebbe …
------+100. Nel definire la frequenza, il perimetro e la portata dei controlli da effettuare, gli enti …
------+101. Sulla base degli esiti di tali controlli, la funzione di audit interno dovrebbe formulare …

5.3 Sistema dei controlli

5.3 Sistema dei controlli

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
87. L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile di stabilire e monitorare …

L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile di stabilire e monitorare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero porre in essere procedure di controllo interno efficaci ed efficienti in relazione all’assetto per il recupero delle NPE, al fine di assicurare che la strategia per le NPE e il piano operativo siano perfettamente in linea con la strategia aziendale generale della banca da un lato, che include la strategia per gli NPL e il piano operativo, e la rispettiva propensione al rischio dall’altro.

88. Le funzioni di controllo interno dovrebbero trasmettere regolarmente all’organo di …

Le funzioni di controllo interno dovrebbero trasmettere regolarmente all’organo di amministrazione relazioni scritte sulla gestione delle NPE, evidenziando le principali lacune individuate. Queste relazioni dovrebbero includere, per ciascuna nuova principale lacuna individuata, i relativi rischi connessi, una valutazione d’impatto, le raccomandazioni e le misure correttive da adottare. Laddove necessario, i responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbe poter accedere e riferire direttamente all’organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza per evidenziare motivi di preoccupazione e allertare la funzione di vigilanza, ove opportuno, nel caso di evoluzioni specifiche che incidano o possano incidere sull’ente. Ciò non dovrebbe impedire ai responsabili delle funzioni di controllo interno di riferire anche mediante le consuete linee gerarchiche.

89. L’organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle …

L’organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle risultanze evidenziate dalle funzioni di controllo interno e richiedere misure correttive. Dovrebbe essere messa in atto una procedura formale di follow-up sui risultati rilevati e sulle misure correttive adottate.

90. Il sistema dei controlli interni si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa in linea …

Il sistema dei controlli interni si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa in linea con gli orientamenti dell’ABE sulla governance interna24 . I ruoli delle diverse funzioni coinvolte dovrebbero essere chiaramente assegnati e documentati per evitare lacune o sovrapposizioni. L’organo di amministrazione dovrebbe essere regolarmente informato in merito ai principali risultati delle attività di secondo e terzo livello nonché alle azioni di mitigazione definite e dei progressi compiuti al riguardo.


24 Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

91. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più grandi e più complessi dovrebbero …

Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più grandi e più complessi dovrebbero applicare tutte e tre le linee di difesa; la seconda linea di difesa non deve essere specifica per le NPE e potrebbe essere realizzata dalla funzione (di controllo) del rischio di credito.

92. Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. …

Nell’attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli appartenenti alla categoria 3 o 4 dello SREP) non devono necessariamente avere tre linee di difesa specifiche per le NPE pienamente articolate, ma devono assicurare l’adeguata mitigazione di qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

5.3.1 Controlli di primo livello

5.3.1 Controlli di primo livello

5.3.2 Controlli di secondo livello

5.3.2 Controlli di secondo livello

5.3.3 Controlli di terzo livello

5.3.3 Controlli di terzo livello

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/