+9.6 Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie
---+227. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la …
---+228. Tali basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sugli immobili e su …

9.6 Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie

9.6 Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
227. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la …

Gli enti creditizi dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la corretta valutazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di credito per rispondere alle richieste dell’organo di amministrazione e delle autorità di vigilanza e per consentire la redazione della reportistica periodica e di altra documentazione puntuale e completa. In particolare, le basi di dati dovrebbero rispettare i seguenti requisiti:

  • a) profondità e ampiezza adeguati, in modo che coprano di tutti i fattori di rischio significativi;
  • b) accuratezza, integrità, attendibilità e tempestività dei dati;
  • c) coerenza, ossia dovrebbero basarsi su fonti comuni di informazioni e definizioni uniformi dei concetti impiegati per il controllo del rischio di credito;
  • d) tracciabilità, per poter risalire alla fonte delle informazioni.
228. Tali basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sugli immobili e su …

Tali basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sugli immobili e su altre garanzie a fronte delle operazioni degli enti creditizi, nonché sui collegamenti tra garanzie e specifiche operazioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/