|
Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE o nel regolamento (UE) n. 575/2013 (3 ) hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito. «Immobile non residenziale»: qualsiasi bene immobile che non sia un immobile residenziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013. «Credito al consumo»: il credito al consumo quale definito nella categoria 2 di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (4 ). (3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). (4 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). «Dimensione di un’esposizione»: una caratteristica specifica di un’esposizione. «Elemento della dimensione di un’esposizione»: una suddivisione della dimensione di un’esposizione. «Società finanziaria»: una società finanziaria secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 2.55, del regolamento (UE) n. 549/2013 (5 ). «Prestito in valuta estera»: un prestito in valuta estera secondo la definizione di cui agli orientamenti dell’ABE relativi alle procedure e metodologie comuni riviste per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le prove di stress prudenziali (6 ). «Amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni pubbliche quali definite all’allegato A, punto 2.111, del regolamento (UE) n. 549/2013. «Unità istituzionale»: un’unità istituzionale secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 1.57, del regolamento (UE) n. 549/2013. «Persona giuridica»: un’entità giuridica secondo la definizione di cui all’articolo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (7 ). «Persona fisica»: una famiglia quale definita all’allegato A, punto 2.118, del regolamento (UE) «Società non finanziaria»: una società non finanziaria secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 2.45, del regolamento (UE) n. 549/2013. «Deteriorata»: termine riferito alla categorizzazione di un’esposizione come deteriorata ai sensi dell’allegato V, parte 2, punti da 213 a 219, del regolamento di esecuzione (UE) - n. 680/2014 della Commissione (8 ).
«Autorità pertinente»: l’autorità competente o l’autorità designata, a seconda dei casi, di cui all’articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. «Immobile residenziale»: un immobile residenziale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013. «Esposizioni al dettaglio»: esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013. (5 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (6 ) ABE/GL/2014/13 e successive modifiche. (7 ) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44). (8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) - n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). «Esposizioni settoriali»: le categorie di esposizione di cui all’articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
«Rapporto debito totale/EBITDA»: il rapporto tra il debito totale e l’utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) secondo la definizione di cui alla sezione 3 degli orientamenti della BCE sulle operazioni con leva finanziaria (« Guidance on leveraged transactions », maggio 2017). «Esposizione non garantita»: un’esposizione che non è garantita da pegno, ipoteca o altra garanzia da utilizzare in caso di mancato pagamento da parte del debitore.
|