+Definizioni
---+9. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE o nel …

Definizioni

Definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
9. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE o nel …

Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE o nel regolamento (UE) n. 575/2013 (3 ) hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito.

«Immobile non residenziale»: qualsiasi bene immobile che non sia un immobile residenziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013.

«Credito al consumo»: il credito al consumo quale definito nella categoria 2 di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (4 ).

(3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). (4 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). «Dimensione di un’esposizione»: una caratteristica specifica di un’esposizione.

«Elemento della dimensione di un’esposizione»: una suddivisione della dimensione di un’esposizione.

«Società finanziaria»: una società finanziaria secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 2.55, del regolamento (UE) n. 549/2013 (5 ).

«Prestito in valuta estera»: un prestito in valuta estera secondo la definizione di cui agli orientamenti dell’ABE relativi alle procedure e metodologie comuni riviste per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le prove di stress prudenziali (6 ).

«Amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni pubbliche quali definite all’allegato A, punto 2.111, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Unità istituzionale»: un’unità istituzionale secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 1.57, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Persona giuridica»: un’entità giuridica secondo la definizione di cui all’articolo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (7 ).

«Persona fisica»: una famiglia quale definita all’allegato A, punto 2.118, del regolamento (UE)

  • n. 549/2013.

«Società non finanziaria»: una società non finanziaria secondo la definizione di cui all’allegato A, punto 2.45, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Deteriorata»: termine riferito alla categorizzazione di un’esposizione come deteriorata ai sensi dell’allegato V, parte 2, punti da 213 a 219, del regolamento di esecuzione (UE)

  • n. 680/2014 della Commissione (8 ).

«Autorità pertinente»: l’autorità competente o l’autorità designata, a seconda dei casi, di cui all’articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

«Immobile residenziale»: un immobile residenziale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013.

«Esposizioni al dettaglio»: esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (6 ) ABE/GL/2014/13 e successive modifiche. (7 ) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44). (8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE)

  • n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). «Esposizioni settoriali»: le categorie di esposizione di cui all’articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

«Rapporto debito totale/EBITDA»: il rapporto tra il debito totale e l’utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) secondo la definizione di cui alla sezione 3 degli orientamenti della BCE sulle operazioni con leva finanziaria (« Guidance on leveraged transactions », maggio 2017).

«Esposizione non garantita»: un’esposizione che non è garantita da pegno, ipoteca o altra garanzia da utilizzare in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/