+14.2.2 Aggiustamento per il rischio ex ante nel processo di riconoscimento

14.2.2 Aggiustamento per il rischio ex ante nel processo di riconoscimento

248.Gli enti dovrebbero determinare il bonus pool e la remunerazione variabile da riconoscere sulla base di una valutazione dei risultati e dei rischi assunti. L’aggiustamento per i rischi prima del riconoscimento («aggiustamento per il rischio ex ante») dovrebbe basarsi su indicatori di rischio e garantire che la remunerazione variabile riconosciuta sia pienamente allineata ai rischi assunti. I criteri utilizzati per l’aggiustamento per il rischio ex ante dovrebbero essere sufficientemente granulari da riflettere tutti i rischi pertinenti.

249.A seconda della disponibilità di criteri di aggiustamento per il rischio, gli enti dovrebbero determinare a quale livello applicare gli aggiustamenti per il rischio ex ante al calcolo del bonus pool. Ciò dovrebbe avvenire a livello dell’unità operativa o a livello delle sue sottostrutture organizzative, ad esempio a livello dell’unità di negoziazione o del singolo membro del personale.

250.L’allineamento al rischio dovrebbe essere ottenuto utilizzando criteri di risultato aggiustati per il rischio, inclusi i criteri di risultato aggiustati per il rischio sulla base di indicatori di rischio separati. Dovrebbero essere utilizzati criteri quantitativi e qualitativi.

251.Gli aggiustamenti per il rischio ex ante effettuati dagli enti, ove basati su criteri quantitativi, dovrebbero basarsi in larga misura sulle misure esistenti negli enti utilizzati per altri fini di gestione del rischio. Qualora siano apportati aggiustamenti a tali misure nell’ambito dei processi di gestione del rischio, gli enti dovrebbero anche apportare modifiche coerenti al quadro retributivo. I criteri quantitativi includono:

  • a. capitale economico, profitto economico, rendimento delle attività ponderate per il rischio e rendimento del capitale allocato;
  • b. il costo e la quantità del capitale richiesto per i rischi delle sue attività, mentre la distribuzione dei costi di capitale dovrebbe riflettere il profilo di rischio dell’ente e l’intero capitale dell’ente dovrebbe essere interamente allocato e addebitato;
  • c. il costo e la quantità del rischio di liquidità assunto nel corso dell’attività;
  • d. costi indiretti di liquidità (ossia costi della liquidità asimmetrici, costo del rischio di liquidità potenziale e altre esposizioni al rischio di liquidità che un ente può avere).

252.Quando si valuta la redditività dell’ente e delle sue unità operative, la valutazione dovrebbe basarsi sui ricavi netti ove sono inclusi tutti i costi diretti e indiretti legati all’attività. Gli enti non dovrebbero escludere i costi delle funzioni aziendali, ad esempio i costi informatici, le spese generali del gruppo o le attività cessate.

253.Nel determinare il bonus pool e la remunerazione del personale più rilevante, gli enti dovrebbero apportare aggiustamenti qualitativi al rischio ex ante attraverso, ad esempio, l’uso di schede di valutazione bilanciate che includano esplicitamente considerazioni sui rischi e sul controllo quali violazioni della conformità, violazioni dei limiti di rischio e indicatori di controllo interno (ad esempio sulla base dei risultati del controllo interno) o altri metodi simili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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