+16. Sostegno dello Stato e remunerazione

16. Sostegno dello Stato e remunerazione

300.In linea con la sezione 6 dei presenti orientamenti, qualora gli enti beneficino di un intervento eccezionale dello Stato, le autorità e gli enti competenti dovrebbero stabilire contatti regolari per quanto riguarda la definizione del pool di eventuali remunerazioni variabili e il riconoscimento della remunerazione variabile per garantire il rispetto degli articoli 93 e 141 della direttiva 2013/36/UE. L’eventuale pagamento della remunerazione variabile non dovrebbe pregiudicare il rispetto del piano di risanamento e del piano di uscita da interventi eccezionali dello Stato.

301.Nell’ambito delle politiche di remunerazione dovrebbe essere applicata la comunicazione della Commissione sull’applicazione, che decorre dal 1º agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato a sostegno delle misure a favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01). Qualsiasi condizione relativa alla remunerazione imposta agli enti quando gli aiuti di Stato sono stati approvati e concessi dalla Commissione e nell’ambito di eventuali atti correlati dovrebbe riflettersi adeguatamente nella politica di remunerazione degli enti. 302.La remunerazione variabile del personale di un ente, compresi i membri dell’organo di gestione, non dovrebbe impedire un rimborso ordinato e tempestivo dell’intervento eccezionale dello Stato o il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di ristrutturazione.

303.L’ente dovrebbe garantire che il bonus pool o la maturazione e il versamento della remunerazione variabile non pregiudichino il tempestivo accumulo della sua base di capitale e una diminuzione della sua dipendenza da interventi eccezionali dello Stato.

304.Fatte salve eventuali condizioni esistenti imposte dallo Stato membro o dall’Unione in materia di remunerazioni, l’autorità competente pertinente dovrebbe stabilire, per gli enti cui è stato concesso un intervento eccezionale dello Stato, la percentuale dei ricavi netti di cui all’articolo 93, lettera a), della direttiva 2013/36/UE che possono essere utilizzati per la remunerazione variabile e valutare se la remunerazione variabile è allineata a una sana gestione del rischio e alla crescita a lungo termine e adottare misure per ristrutturare la remunerazione, ove necessario.

305.Ai sensi dell’articolo 93, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, limiti rigorosi alla remunerazione variabile dei membri dell’organo di gestione dovrebbero essere applicati nel contesto della remunerazione della ristrutturazione, quando:

  • a. l’autorità competente pertinente richiede all’ente di non erogare la remunerazione variabile per i membri dell’organo di gestione a decorrere dalla data in cui è stato ricevuto l’intervento eccezionale dello Stato o di applicare il malus e la restituzione («clawback») alla remunerazione variabile tenendo conto dei potenziali insuccessi dell’organo di gestione.
  • b. L’autorità competente pertinente può esigere che l’ente non riconosca alcuna remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione fino a quando l’intervento eccezionale dello Stato non sia stato ancora rimborsato o fino a quando non sia attuato o realizzato un piano di ristrutturazione dell’ente. Tali misure dovrebbero essere limitate nel tempo. Il periodo durante il quale si applicano i limiti o i criteri per l’applicazione di tali limiti dovrebbero essere chiaramente scritturati e comunicati all’ente quando viene concesso il sostegno dello Stato.

306.Al fine di ristrutturare la remunerazione ai sensi dell’articolo 93, lettera b), della direttiva 2013/36/UE in modo allineato con una sana gestione del rischio e una crescita a lungo termine, le autorità competenti dovrebbero richiedere:

  • a. se necessario, la limitazione a zero degli importi della remunerazione variabile per i membri dell’organo di gestione in modo che la remunerazione variabile non abbia un impatto considerevole sul risanamento dell’ente;
  • b. l’allineamento delle misure di risultato utilizzate per la determinazione della remunerazione variabile con l’andamento del risanamento dell’ente e il contributo del personale più rilevante, ivi compreso al riguardo l’organo di gestione;
  • c. l’applicazione della restituzione («clawback») e del malus per periodi di riconoscimento precedenti, se necessario, in particolare per il personale che ha contribuito in modo significativo alla situazione in cui tale ente ha richiesto l’aiuto di Stato;
  • d. un aumento della percentuale della remunerazione variabile differita fino al 100 %;
  • e. l’allineamento del periodo di valutazione e di differimento alla fase e ai piani di risanamento o ristrutturazione.

307.Gli enti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che potrebbe essere necessario prevedere l’eventuale riconoscimento della remunerazione variabile per i membri dell’organo di gestione di nuova nomina assunti durante la fase di risanamento o di ristrutturazione dell’ente al fine di garantire che i membri idonei dell’organo di gestione possano essere nominati durante tale fase.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/