+88. Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il …
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88. Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il …
Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il principio di proporzionalità. I membri che rappresentano il personale nell’organo di gestione non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare il numero sufficiente di membri indipendenti nell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica. Fatti salvi eventuali obblighi supplementari imposti dalla legislazione nazionale, dovrebbe trovare applicazione quanto segue: - a. i seguenti enti pertinenti dovrebbero dotarsi di un organo di gestione con funzione di supervisione strategica che comprenda un numero sufficiente di membri indipendenti:
- i. enti CRD significativi;
- ii. enti pertinenti quotati;
- b. gli enti pertinenti che non siano né significativi né quotati dovrebbero disporre, in via generale, di almeno un membro indipendente all’interno dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica. Tuttavia, le autorità competenti potrebbero non esigere amministratori indipendenti presso:
(15 ) Cfr. gli orientamenti ABE sulla governance interna in materia di politica di conflitto di interesse per il personale. (16 ) Cfr. gli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, paragrafo 114. - i. enti pertinenti interamente detenuti da un ente pertinente, in particolare laddove la filiazione sia ubicata nel medesimo Stato membro dell’ente impresa madre pertinente;
- ii. imprese di investimento che soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o gli altri criteri stabiliti da uno Stato membro interessato conformemente all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2019/2034.
- c. Nell’ambito della responsabilità complessiva dell’organo di gestione, i membri indipendenti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel potenziare l’efficacia dei sistemi di controllo e gli equilibri presso gli enti pertinenti, migliorando la sorveglianza delle procedure decisionali e assicurando che:
- d. gli interessi di tutte le parti interessate, compresi degli azionisti di minoranza, siano presi adeguatamente in considerazione nelle discussioni e nelle procedure decisionali dell’organo di gestione. I membri indipendenti potrebbero altresì contribuire ad attenuare o a compensare l’indebita predominanza di singoli membri dell’organo di gestione che rappresentano un gruppo o una categoria particolare di parti interessate;
- e. nessun gruppo singolo o ridotto di membri domini le procedure decisionali;
- f. i conflitti di interesse tra l’ente, i rispettivi settori di attività, le altre entità nell’ambito contabile del consolidamento e le parti interessate esterne, compresi i clienti, siano gestiti correttamente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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