+9.3 Membri indipendenti di un organo di gestione di un ente pertinente con funzione di supervisione strategica
---+87. Il fatto di avere membri indipendenti, di cui al paragrafo 80, e membri non indipendenti …
---+88. Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il …
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---+90. Il semplice fatto di soddisfare una o più situazioni di cui al paragrafo 89 non qualifica …
---+91. Ai fini del paragrafo 90, gli enti pertinenti dovrebbero considerare che essere azionista di un …

9.3 Membri indipendenti di un organo di gestione di un ente pertinente con funzione di supervisione strategica

9.3 Membri indipendenti di un organo di gestione di un ente pertinente con funzione di supervisione strategica

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
87. Il fatto di avere membri indipendenti, di cui al paragrafo 80, e membri non indipendenti …

Il fatto di avere membri indipendenti, di cui al paragrafo 80, e membri non indipendenti nell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica è considerato una buona pratica per tutti gli enti pertinenti.

88. Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il …

Nel determinare il numero sufficiente di membri indipendenti dovrebbe essere considerato il principio di proporzionalità. I membri che rappresentano il personale nell’organo di gestione non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare il numero sufficiente di membri indipendenti nell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica. Fatti salvi eventuali obblighi supplementari imposti dalla legislazione nazionale, dovrebbe trovare applicazione quanto segue:

  • a. i seguenti enti pertinenti dovrebbero dotarsi di un organo di gestione con funzione di supervisione strategica che comprenda un numero sufficiente di membri indipendenti:
  • i. enti CRD significativi;
  • ii. enti pertinenti quotati;
  • b. gli enti pertinenti che non siano né significativi né quotati dovrebbero disporre, in via generale, di almeno un membro indipendente all’interno dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica. Tuttavia, le autorità competenti potrebbero non esigere amministratori indipendenti presso:

(15 ) Cfr. gli orientamenti ABE sulla governance interna in materia di politica di conflitto di interesse per il personale.

(16 ) Cfr. gli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, paragrafo 114.

  • i. enti pertinenti interamente detenuti da un ente pertinente, in particolare laddove la filiazione sia ubicata nel medesimo Stato membro dell’ente impresa madre pertinente;
  • ii. imprese di investimento che soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o gli altri criteri stabiliti da uno Stato membro interessato conformemente all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2019/2034.
  • c. Nell’ambito della responsabilità complessiva dell’organo di gestione, i membri indipendenti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel potenziare l’efficacia dei sistemi di controllo e gli equilibri presso gli enti pertinenti, migliorando la sorveglianza delle procedure decisionali e assicurando che:
  • d. gli interessi di tutte le parti interessate, compresi degli azionisti di minoranza, siano presi adeguatamente in considerazione nelle discussioni e nelle procedure decisionali dell’organo di gestione. I membri indipendenti potrebbero altresì contribuire ad attenuare o a compensare l’indebita predominanza di singoli membri dell’organo di gestione che rappresentano un gruppo o una categoria particolare di parti interessate;
  • e. nessun gruppo singolo o ridotto di membri domini le procedure decisionali;
  • f. i conflitti di interesse tra l’ente, i rispettivi settori di attività, le altre entità nell’ambito contabile del consolidamento e le parti interessate esterne, compresi i clienti, siano gestiti correttamente.
89. Fermo restando il paragrafo 91, nelle seguenti situazioni si presume che un membro dell’organo …

Fermo restando il paragrafo 91, nelle seguenti situazioni si presume che un membro dell’organo di gestione di un ente pertinente con funzione di supervisione strategica sia considerato come non «indipendente»:

  • a. il membro ha o ha detenuto un mandato in qualità di membro dell’organo di gestione con funzione di gestione all’interno di un ente nell’ambito del consolidamento prudenziale, salvo che non abbia ricoperto una tale posizione nei cinque anni precedenti;
  • b. il membro è un azionista di controllo dell’ente pertinente, definito con riferimento ai casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE o rappresenta l’interesse di un azionista di controllo, anche laddove il proprietario sia uno Stato membro o un altro organismo pubblico;
  • c. il membro ha un rapporto finanziario o di affari significativo con l’ente pertinente;
  • d. il membro è dipendente di o è associato in altro modo a un azionista di controllo dell’ente pertinente;
  • e. il membro è impiegato da entità nell’ambito del consolidamento, salvo laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
  • i. il membro non appartiene al livello gerarchico più elevato degli enti che risponde direttamente all’organo di gestione;
  • ii. il membro è stato eletto per ricoprire la funzione di supervisione strategica nell’ambito di un sistema di rappresentanza dei dipendenti e il diritto nazionale prevede una tutela adeguata contro il licenziamento abusivo e altre forme di trattamento iniquo;
  • f. il membro ha precedentemente ricoperto una posizione al livello gerarchico più alto dell’ente pertinente o di un’altra entità nel proprio ambito di consolidamento prudenziale, rispondendo direttamente solo all’organo di gestione, e non è trascorso un periodo di almeno tre anni tra il termine di tale impiego e l’incarico presso l’organo di gestione;
  • g. il membro, per un periodo di tre anni, è stato un capo di un consulente professionale significativo, un revisore dei conti esterno o un consulente significativo dell’ente pertinente o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale, o altrimenti un dipendente concretamente associato al servizio prestato;
  • h. il membro è o è stato, nel corso dell’anno precedente, un prestatore o un cliente significativo dell’ente pertinente o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale o ha avuto un rapporto d’affari di altra natura significativo o è un alto funzionario di o è altrimenti associato, direttamente o indirettamente, a un prestatore, cliente o entità commerciale significativi aventi un rapporto d’affari significativo;
  • i. il membro percepisce, in aggiunta alla retribuzione per il ruolo ricoperto e alla retribuzione da lavoro in conformità alla lettera c), compensi significativi o altri benefici dall’ente pertinente o da un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale;
  • j. il membro è stato membro dell’organo di gestione presso l’entità per 12 anni consecutivi o più;
  • k. il membro è un familiare stretto di un membro dell’organo di gestione con funzione di gestione dell’ente pertinente o di un’altra entità nell’ambito del consolidamento prudenziale o un soggetto in una situazione di cui alle lettere da a) a h).
90. Il semplice fatto di soddisfare una o più situazioni di cui al paragrafo 89 non qualifica …

Il semplice fatto di soddisfare una o più situazioni di cui al paragrafo 89 non qualifica automaticamente un membro come non indipendente. Laddove un membro rientri in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 89, l’ente pertinente può dimostrare all’autorità competente che il membro dovrebbe comunque essere ritenuto «indipendente». A tal fine, gli enti pertinenti dovrebbero essere in grado di giustificare all’autorità competente il ragionamento per cui i membri godono della capacità di esercitare una valutazione obiettiva ed equilibrata e di assumere decisioni in modo indipendente senza essere influenzati dalla situazione.

91. Ai fini del paragrafo 90, gli enti pertinenti dovrebbero considerare che essere azionista di un …

Ai fini del paragrafo 90, gli enti pertinenti dovrebbero considerare che essere azionista di un ente pertinente, detenere conti privati o prestiti o usare altri servizi, in casi diversi da quelli esplicitamente elencati nella presente sezione, non dovrebbe condurre a una situazione in cui il membro è considerato non indipendente qualora permanga in una soglia «de minimis» adeguata. Tali rapporti dovrebbero essere presi in considerazione nell’ambito della gestione dei conflitti di interesse, in conformità ai pertinenti orientamenti ABE sulla governance interna.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/