+74. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
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74. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o mitigare i rischi di attività all’interno di tali strutture. Ciò include la garanzia che: - a. l’impresa di investimento disponga di politiche e procedure adeguate e di processi documentati (ad es. limiti applicabili e flussi d’informazione) per la valutazione, la conformità, l’approvazione e la gestione dei rischi di tali attività, tenendo conto delle conseguenze per la struttura organizzativa e operativa del gruppo, del suo profilo di rischio e del relativo rischio reputazionale;
- b. le informazioni relative a tali attività e ai rischi associati siano accessibili da parte dell’impresa madre nell’Unione e dei revisori contabili interni ed esterni e vengano comunicate all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione; e
- c. l’impresa di investimento valuti periodicamente la continua necessità di mantenere tali strutture.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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