+68. In aggiunta agli orientamenti delle AEV sull’esternalizzazione ( ), laddove applicabili, e …
|
68. In aggiunta agli orientamenti delle AEV sull’esternalizzazione ( ), laddove applicabili, e …
In aggiunta agli orientamenti delle AEV sull’esternalizzazione (12 ), laddove applicabili, e qualora l’esternalizzazione delle funzioni operative del responsabile antiriciclaggio sia consentita (11 ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05); Orientamenti dell’ESMA su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID II (ESMA35-36-1946); Orientamenti dell’EIOPA sul sistema di governance (EIOPA-BoS-14/253 IT). (12 ) Orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02); Orientamenti dell’EIOPA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (EIOPA-BoS-20-002); Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (ESMA50-157-2403). dal diritto nazionale, gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero tenere conto dei seguenti principi chiave: - a. la responsabilità finale per la conformità agli obblighi giuridici e regolamentari spetta all’ente creditizio o all’istituto finanziario, indipendentemente dall’eventuale esternalizzazione di funzioni specifiche;
- b. i diritti e gli obblighi dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e del prestatore di servizi dovrebbero essere attribuiti e definiti chiaramente in un accordo scritto;
- c. l’ente creditizio o l’istituto finanziario che si avvalgono di un accordo di esternalizzazione dovrebbero rimanere responsabili del controllo e della verifica costante della qualità del servizio fornito;
- d. l’esternalizzazione infragruppo dovrebbe essere soggetta al medesimo quadro regolamentare previsto per l’esternalizzazione a prestatori di servizi al di fuori del gruppo (13 );
- e. l’esternalizzazione di funzioni non può comportare la delega delle responsabilità dell’organo di gestione. Le decisioni strategiche in materia di AML/CFT non dovrebbero essere esternalizzate. Tali decisioni comprendono, in particolare:
- i. l’approvazione della valutazione del rischio di ML/TF a livello di area di attività;
- ii. la decisione sull’organizzazione interna del quadro di AML/CFT dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario;
- iii. l’adozione di politiche e procedure interne in materia di AML/CFT;
- iv. l’approvazione del metodo applicato per determinare il rischio di ML/TF insito in un determinato rapporto d’affari e l’attribuzione del profilo di rischio;
- v. l’approvazione dei criteri che l’ente creditizio o l’istituto finanziario deve applicare per individuare le operazioni sospette o anomale in relazione alle sue finalità di monitoraggio e/o segnalazione costanti.
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari rimangono i responsabili finali della decisione di segnalare operazioni sospette all’UIF, anche laddove l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette è esternalizzata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|