+4. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato I
---+35. Per allocare gli high earner alle funzioni o aree di attività di cui all’allegato I, le imprese …
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4. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato I
4. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato I
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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35. Per allocare gli high earner alle funzioni o aree di attività di cui all’allegato I, le imprese …
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Per allocare gli high earner alle funzioni o aree di attività di cui all’allegato I, le imprese dovrebbero tenere conto della loro organizzazione interna e degli elementi seguenti: - a. I membri dell’organo di gestione, compresi i membri dell’organo di gestione delle filiazioni, ma esclusi i membri dell’organo di gestione delle imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034, dovrebbero essere allocati, a seconda del caso, alla colonna “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica” o “organo di gestione nella sua funzione di gestione” indipendentemente dal modello imprenditoriale dell’impresa.
| i. | “Funzione di supervisione strategica dell’organo di gestione”: i membri dell’organo di gestione che svolgono il ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza (ossia amministratori senza incarichi esecutivi). | | ii. | “Funzione di gestione dell’organo di gestione”: i membri dell’organo di gestione che sono responsabili delle sue funzioni di gestione (ossia amministratori con incarichi esecutivi). |
- b. I “servizi bancari di investimento” ( Investment banking ) dovrebbero includere i
| servizi | finanziari per le imprese, le negoziazioni e le vendite quali definiti |
all’articolo 317, tabella 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni correlate ai mercati finanziari quali definite all’articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il private equity . - c. I “servizi bancari al dettaglio” ( Retail banking ) dovrebbero includere l’intera attività di concessione di credito degli enti (a privati e imprese).
- d. La “gestione patrimoniale” ( Asset management ) di cui all’allegato I dovrebbe includere la gestione patrimoniale in seno:
| i. | all’ente; | | ii. | alle filiazioni che sono enti; e | | iii. | alle filiazioni che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, gestori di fondi di investimento alternativi e imprese di investimento che non sono soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034. |
- e. Le “funzioni aziendali” dovrebbero comprendere tutte le funzioni aventi responsabilità per l’intero ente a livello consolidato e per le filiazioni con tali funzioni a livello individuale, ad esempio risorse umane, IT.
- f. Le “funzioni di controllo indipendenti” dovrebbero includere solo il personale che svolge funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna, come descritte nella sezione 19 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
- g. “Tutti gli high earner in filiazioni soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034” dovrebbero includere tutti gli high earner e la loro remunerazione da includere nell’allegato II.
- h. “Tutti gli altri high earner ” dovrebbero includere il personale che non può essere allocato a una delle funzioni o aree di attività di cui alle lettere da a) a g).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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