+4.6 Informazioni da valutare
---+22. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione …
---+23. Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 12, lettera d), e al paragrafo 14, lettera i) …
---+24. Se la sezione 4.2 è applicabile, le autorità competenti possono limitare la loro valutazione …
---+25. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione …
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4.6 Informazioni da valutare
4.6 Informazioni da valutare
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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22. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione …
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Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o l’autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero valutare tutte le informazioni necessarie fornite dall’impresa di investimento madre nell’Unione, dalla holding di investimento madre nell’Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o da qualsiasi altra impresa madre pertinente, tra cui: - (a) una descrizione delle attività del gruppo;
- (b) l’assetto aggiornato del gruppo;
- (c) la panoramica aggiornata del trasferimento infragruppo di attività e posizioni soggette a K-AUM, K-CMH, K-ASA, K-NPR e K-CMG;
- (d) il calcolo dei requisiti patrimoniali consolidati conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 o il calcolo dei requisiti di fondi propri a livello individuale per le imprese del gruppo di imprese di investimento se l’autorità competente applica il paragrafo 17;
- (e) il calcolo dei fondi propri effettivi, compresi i fondi propri nozionali calcolati conformemente al paragrafo 20, disponibili al livello di ciascuna impresa del gruppo di imprese di investimento;
- (f) il calcolo della verifica del capitale del gruppo per l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e per ciascuna impresa madre del gruppo in uno Stato membro di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033;
- (g) il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 15, lettera a);
- (h) una dichiarazione che illustri in dettaglio il rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 4.3 e 4.4;
- (i) informazioni sulla valutazione assegnata a ciascuna impresa madre e, se pertinente, le ragioni della differenza rispetto al valore contabile di ciascuna filiazione. Se le autorità competenti ritengono che lo sforzo necessario per soddisfare tale obbligo di informazione sia sproporzionato, possono disporre che detto obbligo di informazione sia soddisfatto solo per le filiazioni più rilevanti e che la rilevanza sia valutata tenendo conto sia delle dimensioni che del rischio delle filiazioni all’interno del gruppo di imprese di investimento.
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23. Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 12, lettera d), e al paragrafo 14, lettera i) …
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Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 12, lettera d), e al paragrafo 14, lettera i), dovrebbero essere presi in considerazione come previsto dall’impresa di investimento madre nell’Unione, dalla holding di investimento madre nell’Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o da qualsiasi altra impresa madre nell’Unione pertinente solo se sono rilevanti per la valutazione della domanda di utilizzo della verifica del capitale del gruppo.
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24. Se la sezione 4.2 è applicabile, le autorità competenti possono limitare la loro valutazione …
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Se la sezione 4.2 è applicabile, le autorità competenti possono limitare la loro valutazione alle informazioni di cui al paragrafo 22, lettere a), b), d), e), f) e g).
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25. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione …
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Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l’autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, o l’autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili pertinenti, comprese le comunicazioni obbligatorie, la rilevazione e rendicontazione contabile, i conti interni delle imprese di investimento e le conclusioni ICARAP.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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