+3. Funzione di supervisione strategica dell’organo di amministrazione
---+31. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …
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3. Funzione di supervisione strategica dell’organo di amministrazione
3. Funzione di supervisione strategica dell’organo di amministrazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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31. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …
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Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, l’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe: - a. sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l’analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell’istituzione e dell’attuazione della strategia e degli obiettivi dell’emittente di ART;
- b. contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché le sue decisioni;
- c. garantire e valutare periodicamente l’efficacia del quadro di governance degli emittenti di ART e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
- d. sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell’emittente, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di investimento sulla riserva di attività);
- e. monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell’emittente di ART;
- f. supervisionare l’attuazione, l’aggiornamento e l’effettiva applicazione delle politiche e delle procedure per l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la divulgazione dei conflitti di interesse, in conformità dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 (8 );
- g. sorvegliare l’integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi;
(8 ) Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul conflitto di interessi a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. - h. garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee di business o unità operative, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull’emittente di ART;
- i. stabilire e monitorare l’attuazione del piano di audit interno.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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