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+Articolo 18 1. |
Articolo 18 1.Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:
a)
la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;
b)
la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;
c)
la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;
d)
le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;
e)
la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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