+Articolo 18 1.

Articolo 18 1.

Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

a) 

la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;

b) 

la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;

c) 

la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;

d) 

le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;

e) 

la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito