+Articolo 45 1.

Articolo 45 1.

La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provochino un danno significativo all’ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione o che i rifiuti importati dall’Unione non siano poi trasferiti a paesi terzi. Nell’ambito del suo monitoraggio, la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che la gestione dei rifiuti esportati dall’Unione non soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59 in un paese terzo a cui si applica la decisione OCSE, o che tali esportazioni provocano gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese in questione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito