6. Per quanto riguarda gli enti rispondenti di paesi terzi di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari:
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a)
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si astengono dall'avviare nuovi rapporti d'affari con l'ente rispondente del paese terzo, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 36 o 37, che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari;
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b)
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per i rapporti d'affari esistenti con l'ente rispondente del paese terzo:
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i)
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riesaminano e aggiornano le informazioni sull'ente rispondente a norma degli articoli 36 o 37;
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ii)
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cessano il rapporto d'affari, a meno che non concludano, sulla base delle informazioni raccolte a norma del punto i), che le misure di mitigazione applicate al rapporto d'affari con l'ente rispondente del paese terzo e le misure in vigore nell'ente rispondente del paese terzo possono mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a tale rapporto d'affari;
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c)
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informano l'ente rispondente delle conclusioni tratte in relazione ai rischi posti dal rapporto di corrispondenza a seguito della raccomandazione dell'AMLA e delle misure adottate a norma delle lettere a) o b).
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Qualora l'AMLA abbia ritirato una raccomandazione a norma del paragrafo 5, gli enti creditizi e finanziari rivedono la loro valutazione al fine di stabilire se gli enti rispondenti di un paese terzo soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 3.