+Articolo 2 2
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Articolo 2 2
2. Le autorità competenti per i TLPT impongono a tutte le seguenti entità finanziarie di svolgere TLPT, a meno che dalla valutazione di cui al paragrafo 1 in relazione a un’entità finanziaria emerga che il suo impatto, i problemi di stabilità finanziaria relativi a tale entità finanziaria o il suo profilo dei rischi informatici non giustificano lo svolgimento di un TLPT:
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a)
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enti creditizi che soddisfano una delle condizioni seguenti:
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i)
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sono stati individuati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) conformemente all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
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ii)
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sono stati individuati come altri enti a rilevanza sistemica («O-SII») conformemente all’articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
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iii)
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fanno parte di G-SII o O-SII;
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b)
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istituti di pagamento che, in ciascuno dei due anni civili precedenti la valutazione da parte dell’autorità competente per il TLPT, hanno superato i 150 miliardi di EUR di valore complessivo delle operazioni di pagamento quali definite all’articolo 4, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
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c)
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istituti di moneta elettronica che, in ciascuno dei due anni civili precedenti la valutazione da parte dell’autorità competente per il TLPT, hanno superato i 150 miliardi di EUR di valore complessivo delle operazioni di pagamento quali definite all’articolo 4, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366 oppure i 40 miliardi di EUR di valore complessivo dell’importo della moneta elettronica in circolazione;
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d)
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depositari centrali di titoli;
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f)
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sedi di negoziazione dotate di un sistema elettronico di negoziazione che soddisfano uno dei criteri seguenti:
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i)
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la sede di negoziazione detiene la quota di mercato più elevata in termini di volume degli scambi a livello nazionale in ciascuno dei due anni civili precedenti la valutazione da parte dell’autorità competente per il TLPT in relazione a uno degli elementi seguenti:
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(1)
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valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
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(2)
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valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
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(3)
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strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
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(4)
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strumenti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;
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(5)
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quote di emissioni quali definite all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
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ii)
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la sede di negoziazione detiene una quota di mercato in termini di volume degli scambi a livello dell’Unione superiore al 5 % in ciascuno dei due anni civili precedenti la valutazione da parte dell’autorità competente per il TLPT, in relazione a uno degli elementi seguenti:
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(1)
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azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
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(2)
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obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
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(3)
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strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;
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(4)
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strumenti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;
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(5)
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quote di emissioni quali definite all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
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g)
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imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutti i criteri seguenti:
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i)
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hanno un premio lordo contabilizzato superiore a 1 500 000 000 EUR;
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ii)
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hanno riserve tecniche superiori a 10 000 000 000 EUR;
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iii)
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imprese di assicurazione che svolgono attività solo nel settore vita o che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita e che detengono attività totali superiori al 3,5 % della somma delle attività totali, valutate conformemente all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro.
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Ai fini della lettera f), punto ii), se la sede di negoziazione fa parte di un gruppo che condivide sistemi di TIC oppure lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC, si considera il volume degli scambi relativi a titoli e contratti derivati in tutte le sedi di negoziazione appartenenti allo stesso gruppo e stabilite nell’Unione.
Ai fini della lettera g), le autorità competenti per i TLPT individuano un sottoinsieme di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicando i criteri di cui alla lettera g), punti i), ii) e iii). Le imprese di assicurazione e di riassicurazione incluse in tale sottoinsieme hanno l’obbligo di svolgere TLPT se anch’esse soddisfano uno dei criteri seguenti:
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a)
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premio lordo contabilizzato superiore a 3 000 000 000 EUR;
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b)
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riserve tecniche superiori a 30 000 000 000 EUR;
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c)
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attività totali che superano il 10 % della somma delle attività totali, valutate conformemente all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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