+10. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva …
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10. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva …
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di liquidità di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso l’articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, le entità finanziatrici e le autorità competenti dovrebbero applicare quanto segue. - (a) L’entità finanziatrice dovrebbe presentare all’autorità competente una dichiarazione motivata attestante che l’ente soddisfa i requisiti applicabili in materia di liquidità e che la fornitura del sostegno non si tradurrebbe in un deflusso della liquidità tale da comportare il mancato soddisfacimento dei requisiti in materia di liquidità di cui agli articoli 86 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o l’entità finanziatrice dovrebbe richiedere un’autorizzazione per la non conformità a tali requisiti.
- (b) Se l’entità finanziatrice non soddisfa i requisiti applicabili in materia di liquidità o si ritiene che la fornitura del sostegno provocherebbe un deflusso di liquidità tale da comportare il mancato soddisfacimento dei requisiti di liquidità applicabili ai sensi degli articoli 86 e 105 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dovrebbe decidere se autorizzare la fornitura del sostegno nonostante la non conformità. In tale situazione, gli enti dovrebbero presentare all’autorità competente un piano per ovviare alla non conformità.
- (c) Nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità ai requisiti di cui sopra, l’autorità competente dovrebbe tenere conto di quanto segue:
- i) il periodo di tempo durante il quale l’entità finanziatrice non rispetta i limiti di liquidità pertinenti;
- ii) la rilevanza della non conformità;
- iii) il piano dell’entità finanziatrice inteso a ovviare alla non conformità;
- iv) il miglior interesse dell’entità finanziatrice, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
- v) i rischi e i benefici dell’autorizzazione per la stabilità finanziaria.
- (d) Fatte salve le lettere a), b) e c) di cui sopra, se l’entità finanziatrice è una filiazione dell’entità destinataria, oppure l’entità finanziatrice e l’entità destinataria sono filiazioni di una stessa entità del gruppo, l’autorità competente, nel valutare se autorizzare la fornitura di sostegno nonostante la non conformità, dovrebbe anche valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia necessaria per evitare:
- i) il dissesto dell’entità destinataria, che altrimenti sarebbe probabile;
- ii) la destabilizzazione del gruppo nel suo complesso che deriverebbe da tale dissesto, compresi i benefici indiretti derivanti dalla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso; e
- iii) gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dalla destabilizzazione del gruppo.
L’autorità competente dovrebbe tenere conto delle informazioni fornite dall’autorità competente responsabile dell’entità destinataria. - (e) Se autorizza la fornitura nonostante la non conformità con uno dei requisiti di liquidità, l’autorità competente per l’entità finanziatrice dovrebbe chiarire nella sua decisione la durata massima e le condizioni dell’autorizzazione.
- (f) Le lettere da a) ad e) di cui sopra non pregiudicano eventuali deroghe ai requisiti di liquidità ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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