+Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
---+1. Oggetto

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
1. Oggetto

1.1. I presenti orientamenti, predisposti ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE (la direttiva BRRD), riguardano la definizione dei tassi di conversione del debito in capitale nel bail-in. Essi si applicano anche alla conversione degli strumenti di capitale pertinenti quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica, poiché in forza dell’articolo 60, paragrafo 3, lettera d), la conformità con l’articolo 50, inclusi gli orientamenti dell’ABE, è una condizione per la conversione degli strumenti di capitale pertinenti.

1.2. L’articolo 50, paragrafo 1, stabilisce che le autorità di risoluzione, nell’applicare lo strumento del bail-in, possono applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività. Qualora le autorità optino per questa soluzione, è necessario che vengano rispettati: (i) il principio secondo cui il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione (articolo 50, paragrafo 2); e (ii) il principio secondo cui il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di rango primario in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate (articolo 50, paragrafo 3).

1.3. Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4, questi orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione, e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di rango primario a norma del diritto fallimentare applicabile.

1.4. Le autorità di risoluzione non sono obbligate dalla direttiva BRRD a fissare tassi di conversione differenziati e possono scegliere, nell’applicare lo strumento del bail-in o il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale, di convertire ciascuno strumento o passività in capitale al medesimo tasso, a condizione che conseguano gli obiettivi della risoluzione e che rispettino la sequenza della svalutazione e della conversione di cui all’articolo 48, i principi di risoluzione di cui all’articolo 34, il diritto di proprietà riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, nel caso dello strumento del bail-in, la salvaguardia in base alla quale nessun creditore deve essere svantaggiato, prevista dall’articolo 75. I presenti orientamenti forniscono indicazioni su come fissare tassi di conversione che tengano in considerazione tali fattori.

1.5. Essi prevedono la definizione di tassi di conversione differenziati per classi di strumenti che differiscono in base al rango rivestito nella gerarchia dei creditori ai fini delle relative procedure nazionali di insolvenza in virtù della legge o delle previsioni contrattuali. Non è prevista invece la definizione di tassi di conversione differenziati per classi di strumenti che differiscono, ad esempio, in base al loro trattamento contabile o normativo, ma non in base al rango rivestito nella gerarchia dei creditori ai fini delle relative procedure nazionali di insolvenza.

2. Ambito e livello d’applicazione

1.6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione che intendono indennizzare i creditori mediante tassi di conversione differenziati nell’applicare lo strumento del bail-in a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva BRRD, o a crediti o a strumenti di debito che vengono trasferiti a un ente-ponte in virtù dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività e avvalendosi della possibilità di stabilire tassi di conversione differenziati. Questi orientamenti si applicano anche alle autorità di risoluzione che si avvalgono del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Ciò trova la sua base nell’articolo 60, paragrafo 3, lettera d), a norma del quale tali strumenti possono essere convertiti solo quando il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell’articolo 50 e ai presenti orientamenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/