+6.3.2.1 Historical observation period
---+147. Il periodo storico di osservazione dovrebbe essere il più ampio possibile e dovrebbe contenere …
---+148. Nel valutare se l’insieme di dati di riferimento includa un numero sufficiente di processi di …

6.3.2.1 Historical observation period

6.3.2.1 Historical observation period

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
147. Il periodo storico di osservazione dovrebbe essere il più ampio possibile e dovrebbe contenere …

Il periodo storico di osservazione dovrebbe essere il più ampio possibile e dovrebbe contenere dati di vari periodi con circostanze economiche diverse. A tal fine, gli enti dovrebbero quanto meno selezionare un periodo storico di osservazione in modo tale che:

  • (a) la durata del periodo storico di osservazione, vale a dire il periodo di tempo tra il default più vecchio considerato nell’insieme di dati di riferimento e il momento della stima della LGD, copra almeno la lunghezza minima specificata all’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e, per le esposizioni al dettaglio, il periodo di cui all’articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento e, se del caso, il regolamento delegato della Commissione che adotta le norme tecniche stabilite all’articolo 181, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento;
  • (b) sia garantito che l’insieme di dati di riferimento includa un numero sufficiente di processi di recupero conclusi al fine di fornire stime della LGD solide;
  • (c) esso sia composto da periodi consecutivi e comprenda i periodi più recenti precedenti al momento della stima della LGD;
  • (d) includa l’intero periodo per il quale l’ente è ragionevolmente in grado di replicare la definizione di default attualmente applicabile;
  • (e) tutti i dati interni disponibili siano considerati "rilevanti", come previsto all’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e all’articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e siano inclusi nel periodo storico di osservazione.
148. Nel valutare se l’insieme di dati di riferimento includa un numero sufficiente di processi di …

Nel valutare se l’insieme di dati di riferimento includa un numero sufficiente di processi di recupero conclusi conformemente al paragrafo 147, lettera (b), gli enti dovrebbero tenere conto del numero di processi di recupero conclusi sul numero totale di osservazioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/