+8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates
---+208. A norma dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli …
---+209. Ai fini del paragrafo 208, potrebbe inoltre essere considerato adeguato raggruppare stime …
---+210. Laddove, a fini interni, gli enti utilizzino stime dei parametri di rischio diverse da quelle …

8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates

8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
208. A norma dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli …

A norma dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli da 18 a 21 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero utilizzare le stesse stime dei parametri di rischio ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri e per scopi interni, compresi la gestione dei rischi e i processi decisionali, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • (a) la deviazione è giustificata e appropriata per la specifica area di utilizzo;
  • (b) la deviazione non comporta una modifica dell’ordine di classificazione nell’assegnazione di debitori o operazioni a classi di rating e pool all’interno di un segmento di calibrazione diverso da ciascuna classe di rating o pool;
  • (c) la deviazione è dovuta all’uso di parametri per scopi interni senza considerazione del MoC, senza valori regolamentari minimi, senza aggiustamento per la fase recessiva nel caso delle stime della LGD o è dovuta all’uso di un diverso metodo di calibrazione, che può comportare la specificazione di diversi segmenti di calibrazione.
209. Ai fini del paragrafo 208, potrebbe inoltre essere considerato adeguato raggruppare stime …

Ai fini del paragrafo 208, potrebbe inoltre essere considerato adeguato raggruppare stime continue di parametri di rischio in classificazioni omogenee a fini interni.

210. Laddove, a fini interni, gli enti utilizzino stime dei parametri di rischio diverse da quelle …

Laddove, a fini interni, gli enti utilizzino stime dei parametri di rischio diverse da quelle utilizzate nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, questi dovrebbero periodicamente tenerne conto nelle proprie relazioni interne all’alta dirigenza, fornendo informazioni su entrambi gli insiemi di parametri. In ogni caso, la reportistica interna dovrebbe includere tutti gli elementi specificati all’articolo 189, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base delle stime dei parametri di rischio utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/