+5.4 Monitoraggio delle NPE e delle relative attività di recupero
---+102. I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della …
---+103. Gli enti creditizi dovrebbero definire e monitorare i KPI inerenti alle NPE. I KPI inerenti …
---+5.4.1 Metriche per le NPE
------+104. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare con attenzione i livelli assoluti e relativi delle …
------+105. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere tali attività di monitoraggio a livello di …
------+106. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare il livello delle riduzioni di valore delle NPE per …
------+107. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare una analisi comparativa degli indicatori concernenti …
------+108. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i loro scostamenti rispetto al budget, onde …
------+109. Le informazioni trasmesse periodicamente all’organo di amministrazione dovrebbero includere i …
------+110. Gli enti creditizi dovrebbero valutare se sia utile stabilire matrici di migrazione, che …
------+111. Gli enti creditizi dovrebbero stimare su base mensile i tassi di migrazione e la qualità delle …
------+112. Nelle loro attività di monitoraggio, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni …
---+5.4.2 Accordi con il debitore e recuperi di cassa
------+113. Una volta costituite le unità dedicate alle NPE, andrebbero applicate metriche fondamentali …
---+5.4.3 Attività di concessione
------+114. Per la risoluzione delle NPE o la limitazione del loro impatto, gli enti creditizi dovrebbero …
------+115. Le misure di concessione dovrebbero essere principalmente finalizzate a riportare il debitore …
---+5.4.4 Liquidazioni
------+116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli …
------+117. Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall’ente creditizio per tenerne conto …
------+118. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni …
------+119. Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero …
------+120. Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e …
------+121. Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari …
------+122. Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in …
---+5.4.5 Altri indicatori di monitoraggio
------+123. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare e comunicare ai rispettivi organi di amministrazione …
------+124. Se l’escussione delle garanzie rientra nella strategia per le NPE di un ente creditizio …

5.4 Monitoraggio delle NPE e delle relative attività di recupero

5.4 Monitoraggio delle NPE e delle relative attività di recupero

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
102. I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della …

I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della strategia per le NPE e del relativo piano operativo, che si trasmettono a cascata fino agli obiettivi operativi delle unità dedicate alle NPE, con meccanismi di interazione tra il prezzo del rischio di credito e la costituzione degli accantonamenti. Andrebbe elaborato un sistema di indicatori chiave di performance ( key performance indicator , KPI) che consenta all’organo di amministrazione e ai dirigenti di pertinenza di misurare i progressi compiuti.

103. Gli enti creditizi dovrebbero definire e monitorare i KPI inerenti alle NPE. I KPI inerenti …

Gli enti creditizi dovrebbero definire e monitorare i KPI inerenti alle NPE. I KPI inerenti alle NPE dovrebbero includere, ma non necessariamente limitarsi a quanto segue (cfr. anche allegato 2):

  • a) metriche per le NPE;
  • b) accordi con il debitore e recuperi per cassa;
  • c) attività di concessione;
  • d) attività di liquidazione;
  • e) altro (ad esempio voci del conto economico connesse alle NPE, garanzie escusse, esternalizzazione di attività).
5.4.1 Metriche per le NPE

5.4.1 Metriche per le NPE

5.4.2 Accordi con il debitore e recuperi di cassa

5.4.2 Accordi con il debitore e recuperi di cassa

5.4.3 Attività di concessione

5.4.3 Attività di concessione

5.4.4 Liquidazioni

5.4.4 Liquidazioni

5.4.5 Altri indicatori di monitoraggio

5.4.5 Altri indicatori di monitoraggio

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/